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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09833/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti, già appartenenti al personale ATA precario e poi stabilizzate attraverso le procedure di immissione in ruolo previste dal sistema scolastico, avevano chiesto il riconoscimento di un’indennità risarcitoria per l’abusiva reiterazione di contratti a termine e il riconoscimento dell’anzianità maturata sin dal primo contratto. La Corte d’appello aveva respinto le domande ritenendo che la stabilizzazione avesse già riparato l’abuso e che non fossero state allegate specifiche ulteriori voci di danno; aveva inoltre escluso il diritto al riconoscimento dell’anzianità per mancata deduzione tempestiva e specifica del relativo titolo. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) l’estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione telematica dell’atto, poiché l’atto sarebbe stato depositato in forma cartacea in violazione dell’art. 16-bis d.lgs. n. 179/2012; 2) la violazione delle norme sul risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e i principi di equivalenza ed effettività; 3) la necessità di rimettere alla Corte di giustizia la questione sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria quando vi sia stata immissione in ruolo; 4) la questione di legittimità costituzionale della medesima esclusione per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la tutela euro-unitaria e convenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il deposito dell’atto di riassunzione in forma non conforme al modello telematico integra una mera irregolarità, o al più una nullità sanabile, che non comporta estinzione in mancanza di espressa comminatoria, soprattutto se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo ed è entrato nel fascicolo processuale. Ha poi respinto gli altri motivi, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta attraverso il previgente sistema di reclutamento o attraverso la l. n. 107/2015 costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso della reiterazione dei contratti a termine e a cancellarne le conseguenze, salvo che il lavoratore alleghi e provi specifici danni ulteriori, non coperti dalla stabilizzazione. La Corte ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha negato dubbi di legittimità costituzionale, richiamando la compatibilità del sistema interno con il diritto dell’Unione e la diversità rispetto al rapporto privato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle amministrazioni intimate; è stato altresì dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato dalle ricorrenti come parametro risarcitorio nel settore privato; la Corte ribadisce che non opera automaticamente nel pubblico impiego scolastico a fronte della stabilizzazione.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 179/2012

    la difformità del deposito dell’atto di riassunzione rispetto al modello telematico integra una mera irregolarità, non una causa di estinzione, se l’atto raggiunge lo scopo.

  • art. 156, comma 1, c.p.c.

    la nullità dell’atto processuale richiede espressa previsione; in difetto, la violazione del formato o della modalità di deposito non comporta invalidità radicale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come base formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    esclusa la violazione del principio di eguaglianza per la diversa disciplina tra rapporto pubblico scolastico stabilizzato e rapporto privato con conversione e risarcimento automatico agevolato.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    non sussiste contrasto con la disciplina interna, ritenuta compatibile con la direttiva 1999/70/CE e con i principi euro-unitari richiamati.

  • Clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    la Corte ribadisce che la stabilizzazione nel settore scolastico è misura proporzionata ed effettiva idonea a sanzionare l’abuso e a cancellarne le conseguenze.

  • art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo

    richiamato nel ricorso a sostegno della questione di costituzionalità, senza che la Corte ravvisi profili di incompatibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 107/2015, art. 1

    il piano straordinario di assunzioni e, più in generale, la stabilizzazione nel settore scolastico sono considerati misura satisfattoria idonea a rimediare all’abuso.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario attraverso il sistema di reclutamento previsto dall’ordinamento può costituire misura adeguata, proporzionata ed effettiva per sanzionare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e per neutralizzarne le conseguenze, senza che ciò comporti automaticamente un ulteriore risarcimento.
  • L’immissione in ruolo non esclude in assoluto la tutela risarcitoria, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori rispetto a quelli già riparati dalla stabilizzazione; in mancanza, la domanda indennitaria non può essere accolta.
  • La difformità del deposito telematico o cartolare di un atto processuale non comporta automaticamente estinzione o nullità insanabile quando la legge non preveda espressamente tale sanzione e l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo di portare il contenuto del medesimo a conoscenza del giudice e della controparte.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa non sia rilevante o sia già risolta in modo chiaro da precedenti consolidati.
  • La diversa disciplina tra rapporto di lavoro pubblico scolastico stabilizzato e rapporto di lavoro privato non integra, di per sé, violazione del principio di eguaglianza, ove i fenomeni giuridici posti a confronto siano strutturalmente differenti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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