Cassazione Civile, Ordinanza n. 20967/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto che aveva ricoperto dapprima la carica di presidente del consiglio di amministrazione, poi quella di amministratore unico e infine di liquidatore di una società, ha domandato l’ammissione al passivo della procedura per un credito complessivo di € 92.942,14, invocando il privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. a titolo di retribuzioni, tredicesima, contributi al fondo previdenza dirigenti e TFR, sostenendo di avere svolto anche attività lavorativa subordinata in qualità di dirigente. Il credito era stato escluso per mancanza della prova del vincolo di subordinazione, attesa la posizione apicale rivestita. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo non provata la prestazione di mansioni diverse da quelle proprie dell’organo amministrativo, né la subordinazione rispetto a quest’ultimo; ha inoltre giudicato inammissibili le prove testimoniali perché non capitolate in modo specifico e comunque generiche, e ha considerato irrilevante sia la sottoscrizione formale di un contratto di lavoro subordinato sia l’ammissione di un credito contributivo Previndai. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 244 c.p.c. per l’inammissibilità dei capitoli di prova; (2) nullità per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 c.p.c. per avere il giudice rilevato d’ufficio l’inammissibilità delle prove; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame della documentazione attestante le competenze del CdA e la natura subordinata del rapporto; (4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; (5) omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2126 c.c. relativa alla retribuibilità del lavoro svolto in caso di contratto nullo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non censurava compiutamente la autonoma ratio del decreto relativa alla genericità delle allegazioni e, comunque, non spiegava la decisività dei mezzi istruttori negati rispetto al materiale probatorio già esaminato; ha giudicato infondato il secondo motivo perché il giudice può rilevare d’ufficio ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, poiché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e perché l’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di denunciare il mancato esame di singoli elementi istruttori, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; ha assorbito il quinto motivo, essendo l’applicazione dell’art. 2126 c.c. subordinata all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, non provato nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale titolo di privilegio del credito retributivo del lavoratore; la sua invocazione presuppone la prova del rapporto di lavoro subordinato.
la prova testimoniale deve essere articolata in capitoli specifici e non genericamente rinviati alle allegazioni narrative; l’inammissibilità può fondarsi anche sulla genericità delle deduzioni.
art. 111 Cost.
invocato per censurare la decisione sulle prove, ma la Corte esclude la nullità dedotta.
richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte rileva che il giudice può comunque vagliare officiosamente l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi istruttori.
non impone al giudice di aderire alle deduzioni di parte; la censura non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di sovvertire il giudizio di merito sulla prova.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per le dedotte nullità processuali, ma il motivo è respinto o dichiarato inammissibile secondo il contenuto effettivo delle censure.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi o documenti istruttori.
la retribuzione per fatto che costituisca esecuzione di lavoro subordinato può venire in rilievo solo se sia accertata l’esistenza del rapporto; nel caso il motivo è assorbito per mancata prova di tale rapporto.
richiamato dal ricorrente per sostenere la proponibilità della domanda ex art. 2126 c.c. in sede di memorie, ma il motivo resta assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dichiarare la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Chi rivendica crediti di natura retributiva nei confronti di una società deve provare in modo rigoroso l’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando abbia rivestito cariche apicali nella medesima società.
- Per superare la presunzione di insussistenza della subordinazione in capo a chi abbia ricoperto incarichi gestori o rappresentativi, non basta la formale stipulazione di un contratto di lavoro: occorre allegare e provare mansioni ulteriori e distinte rispetto a quelle organiche, nonché l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare altrui.
- La prova testimoniale è inammissibile se i capitoli sono generici, meramente rinviati alle narrative di parte o comunque non circostanziati nei fatti storici da dimostrare; in sede di legittimità la censura deve investire specificamente tale ratio e spiegare la decisività del mezzo istruttorio.
- Il giudice di merito può rilevare d’ufficio l’inammissibilità o la non rilevanza delle prove richieste, senza necessità di una contestazione specifica della controparte.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare il mancato esame di singoli documenti o elementi istruttori, ma soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- La domanda di compenso fondata sull’art. 2126 c.c. presuppone comunque l’accertamento dell’effettivo svolgimento di lavoro subordinato; in mancanza di tale presupposto, ogni censura sulla sua omessa pronuncia resta assorbita.
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