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Sentenza

Sentenza del 06/02/2020 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IVA - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Ammanchi di beni - Rilevamento sulla base delle scritture contabili - Presunzione relativa di cessione e di acquisto di beni - Applicabilità - Possibilità - Limiti - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contesta rettifiche contabili sulle rimanenze finali (ridotte da €225.308 a €175.308) ritenute ingiustificate e quindi riconducibili a cessioni in nero per un imponibile contestato; inoltre contesta apporti di capitale in contanti da parte di soci per €360.000 (di cui €140.000 in contanti) ritenuti non giustificati dalle disponibilità reddituali dichiarate. La società ha sostenuto che la differenza era dovuta a un errore di contabilizzazione commesso dall'addetta alla contabilità e che i versamenti dei soci erano giustificati dalla situazione patrimoniale familiare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. Il Tribunale ha ritenuto legittima la rettifica contabile (errore umano) e ampiamente dimostrata tramite la dichiarazione dell'addetta alla contabilità e il riscontro tecnico-contabile della Guardia di Finanza che non ha riscontrato evasione. Anche i versamenti in contanti sono stati ritenuti giustificati alla luce della capacità economico-patrimoniale dei soci e della mancata indagine dell'amministrazione sugli anni precedenti e sui redditi dei coniugi. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2

    Le differenze tra scritture ausiliarie di magazzino/documenti obbligatori e le rimanenze registrate costituiscono una presunzione relativa di cessione o acquisto per il periodo d'imposta, superabile con le prove tassativamente indicate dal d.P.R. 441/1997.

  • d.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 2

    Indicano i mezzi di prova ammessi per superare la presunzione legale relativa (impiego dei beni per produzione, conto lavorazione, deposito o distruzione); la presunzione non è superabile con qualunque mezzo di prova, ma con quelli indicati dal decreto.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d)

    Si riferisce alle scritture ausiliarie di magazzino come fonte documentale rilevante per il raffronto con le rimanenze contabili.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 53

    Collega la presunzione di cessione alla verifica in concreto dei beni non trovati nei luoghi dell'attività, ma la giurisprudenza ammette anche verifiche di natura contabile basate su documenti obbligatori.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Prevede il divieto di prova testimoniale nel processo tributario; tuttavia la sentenza chiarisce che dichiarazioni extraprocessuali possono essere usate come elementi indiziari ai fini della decisione.

  • Costituzione, art. 111

    Riferimento ai principi del giusto processo e della parità delle armi, che giustificano la utilizzazione delle medesime dichiarazioni (anche extraprocessuali) sia dall'Amministrazione che dal contribuente come elementi indiziari.

Massime di principio

  • Le differenze inventariali risultanti dal confronto tra scritture di magazzino/documenti obbligatori e le rimanenze contabili costituiscono una presunzione relativa di cessione/acquisto per il periodo d'imposta; il contribuente ha l'onere di superarla.
  • La presunzione può essere superata solo con le prove previste dal d.P.R. 441/1997 (impiego dei beni in produzione/consegna a terzi/deposito o distruzione) e non con qualunque prova generica.
  • Il controllo materiale (verifica fisica delle merci) è preferibile ma non sempre obbligatorio: una verifica contabile fondata sui documenti obbligatori dell'impresa può essere sufficiente a supportare o a escludere la presunzione, se adeguatamente motivata e riscontrata.
  • Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude che dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi (es. dipendenti) possano essere valutate come elementi indiziari, purché siano corroborate da riscontri oggettivi (es. verifica della Guardia di Finanza).
  • In caso di apporti in contanti da parte di soci, l'Amministrazione deve valutare compiutamente la capacità economico-patrimoniale complessiva (anche dei nuclei familiari e anni precedenti): la mera assenza di redditi dichiarati nei singoli soci nell'anno controllato non è automaticamente sufficiente a dimostrare evasione.
  • Onere della prova: spetta al contribuente fornire elementi concreti che dimostrino l'uso/le destinazioni dei beni o la legittimità delle operazioni (es. giustificazione della provenienza della liquidità), e tali elementi possono essere composti da dichiarazioni e riscontri tecnici.

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