Cassazione Civile, Ordinanza n. 31555/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da impugnazioni tributarie relative alla valutazione di aree oggetto di compravendite tra una società e diversi acquirenti/coobbligati. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'amministrazione finanziaria, ritenendo non necessario il litisconsorzio e rigettando nel merito le censure sulla valutazione delle aree. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza di sospensione/definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con domanda di definizione della lite; il Presidente della Sezione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio con decreto ex art. 6 d.l. n. 119/2018. I contribuenti hanno poi chiesto la trattazione della causa e la revoca del decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza però dedurre specifici motivi di revoca del condono o del decreto. L'Agenzia ha documentato il perfezionamento della definizione agevolata e ha sostenuto che, trattandosi di obbligazione tributaria solidale, la definizione perfezionata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.
La decisione
La Corte ha confermato il decreto presidenziale di estinzione del giudizio di cassazione. Ha ritenuto che l'istanza di trattazione non fosse supportata da ragioni idonee a revocare il decreto né da contestazioni sulla definizione agevolata; ha valorizzato inoltre la documentazione prodotta dall'Agenzia circa la regolare definizione della lite. Ha affermato che, nelle obbligazioni tributarie solidali, la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova anche agli altri, in ragione dell'unicità dell'obbligazione e del credito. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato le spese per la non consolidata giurisprudenza sulla questione specifica.
Norme richiamate
La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata, determina l'estinzione del giudizio; la definizione presentata da un coobbligato produce effetti anche per gli altri ai sensi del comma 7.
Il decreto presidenziale può dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione anche per fattispecie estintive che si realizzano fuori dal processo; contro il decreto è proponibile istanza di trattazione nei termini previsti, senza natura impugnatoria.
Avverso sentenza od ordinanza che dichiarino l'estinzione è ammessa revocazione; il decreto presidenziale segue invece il diverso rimedio dell'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
È richiamata la generale possibilità di rimessione in termini, quale eccezione al termine perentorio per l'istanza di trattazione.
È richiamato come criterio di estensione degli effetti favorevoli nella solidarietà passiva, coerente con la disciplina delle obbligazioni solidali verso il Fisco.
I condebitori si presumono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente; la Corte lo usa per affermare l'unicità dell'obbligazione tributaria solidale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando l'estinzione discenda da una fattispecie legale verificatasi fuori dal processo e da far constare alla Corte, il decreto presidenziale di estinzione è legittimamente adottabile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ferma la possibilità per la parte di chiedere la trattazione nei termini di legge.
- L'istanza di trattazione avverso il decreto presidenziale di estinzione non ha natura impugnatoria e non richiede una motivazione tipica di gravame, ma deve essere proposta nel termine perentorio previsto, salva la rimessione in termini.
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata, è atto volontario e sostanzialmente irrevocabile, salvo errore materiale manifesto e riconoscibile, e non può essere semplicemente ritrattata per ripensamento successivo.
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, la definizione agevolata perfezionata da uno solo dei coobbligati estingue la controversia e giova anche agli altri, perché rileva l'unicità dell'obbligazione e del credito, con applicazione dei principi della solidarietà passiva.
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