Cassazione Civile, Ordinanza n. 22415/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi al 2011, emessi nei confronti dei soci di una società già cancellata dal registro delle imprese dopo la chiusura della liquidazione. Gli atti contestavano alla società l'utilizzo di tre fatture per operazioni inesistenti. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi deducendo, tra l'altro, la non retroattività dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 e quindi la sua inapplicabilità alla società estinta prima della sua entrata in vigore. In appello l'Ufficio aveva sostenuto che, per effetto della cancellazione della società, i debiti tributari si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo successorio e che, pertanto, la pretesa poteva essere fatta valere nei loro confronti. La CTR aveva respinto l'appello, affermando che la responsabilità dei soci operasse solo nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e che tale dato non risultasse provato dagli avvisi. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c., contestando l'affermazione secondo cui l'Amministrazione dovrebbe provare il riparto di utili/somme di liquidazione per agire contro gli ex soci; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse chiarito se avesse inteso porre una condizione di responsabilità o semplicemente negare la pretesa per difetto di prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, e ha accolto il primo motivo. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente ma non impedisce l'accertamento delle obbligazioni tributarie; nei rapporti con i soci opera un fenomeno successorio, per cui i soci subentrano nella legittimazione processuale della società estinta. Tuttavia, la Corte ha chiarito, richiamando i principi delle Sezioni Unite, che la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta può essere fatta valere anche sulla base dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in presenza di un autonomo avviso di accertamento notificato ai soci e di prova, in caso di contestazione, dell'avvenuta riscossione di somme o beni o di altre utilità trasferite. Ha precisato che tale prova attiene all'interesse ad agire dell'Ufficio e non alla legittimazione passiva del socio, la quale deriva dalla qualità di socio; inoltre, il giudice di merito non può limitare in astratto la responsabilità dei soci al solo caso di somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione senza verificare il corretto perimetro della pretesa e il relativo fondamento normativo. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma i rapporti obbligatori non si estinguono e si trasferiscono ai soci; la responsabilità dei soci è distinta e va ricondotta al corretto regime applicabile, senza confondere legittimazione passiva e limiti quantitativi della responsabilità
la Corte richiama la ripartizione dell'onere della prova per chiarire che la prova dell'avvenuta riscossione di somme o beni rileva come condizione dell'azione o presupposto della pretesa, non come fatto impeditivo della legittimazione passiva
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
configura una responsabilità propria e autonoma dei soci che hanno ricevuto denaro o altri beni sociali negli ultimi due periodi d'imposta o durante la liquidazione; richiede un avviso di accertamento specifico nei confronti dei soci e la prova, se contestata, del presupposto della percezione di utilità nei limiti di valore dei beni ricevuti
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base della notificazione dell'avviso di accertamento ai soci nell'ambito della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
art. 28, comma 4, d. lgs. n. 175 del 2014
la CTR aveva ritenuto confermata l'irretroattività della norma; il riferimento è riportato come premessa fattuale della decisione di merito
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente
norma evocata ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
norma evocata ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma del motivo di ricorso relativo alla violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per affermare il subentro dei soci nella legittimazione processuale della società estinta
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in via analogica per giustificare la validità della notificazione ai soci dopo l'estinzione della società, in quanto idonea a rendere edotto almeno uno dei successori
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato solo per la memoria depositata dai contribuenti in appello
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non impedisce l'accertamento dei debiti tributari già facenti capo all'ente; tali rapporti possono trasferirsi ai soci secondo un meccanismo successorio.
- Nei confronti dei soci di una società estinta occorre distinguere tra la responsabilità successoria ex art. 2495 c.c. e la responsabilità propria e autonoma ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973: si tratta di regimi diversi, con presupposti diversi.
- La qualità di socio integra la legittimazione passiva; la prova dell'avvenuta percezione di somme o beni di liquidazione incide invece sul fondamento della pretesa e sull'interesse ad agire del creditore pubblico, non sulla possibilità in astratto di convenire in giudizio il socio.
- La responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere fatta valere mediante un autonomo avviso di accertamento notificato ai soci, non potendo essere accertata per la prima volta nel giudizio promosso contro l'atto intestato alla società estinta.
- Il giudice di merito non può escludere in radice la pretesa erariale verso gli ex soci limitandola al solo caso di distribuzione risultante dal bilancio finale di liquidazione, senza verificare il corretto titolo della responsabilità e senza considerare che l'interesse dell'Amministrazione può sussistere anche per beni o utilità non emergenti dal bilancio.
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