Cassazione Penale, Sentenza n. 12722/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava, in gran parte, le condanne pronunciate con rito abbreviato: entrambi per il reato di traffico illecito di rifiuti (artt. 110, 452-quaterdecies c.p.), la Pontrelli come socia/dipendente e De Cristofaro anche per bancarotta fraudolenta distrattiva e da operazioni dolose relativa al fallimento della "General Service s.r.l.". Le censure riguardano, tra l'altro, la responsabilità concorsuale e il ruolo effettivo dei ricorrenti (mancata prova del contributo causale e del dolo), la quantificazione e la determinazione della pena, l'ordine di recupero/ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies e art. 452-quaterdecies), la confisca e la misura del profitto confiscabile, profili istruttori relativi alla qualificazione del materiale come "rifiuto" e la ammissibilità di motivi nuovi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati. Per Stefania Pontrelli la maggior parte dei motivi è stata respinta: è stata ritenuta corretta la valutazione del suo coinvolgimento e della consapevolezza del profitto illecito; venivano altresì confermate le valutazioni sul trattamento sanzionatorio e sull'ordine di recupero, con la precisazione che 'recupero' e 'ripristino' sono nozioni distinte. Tuttavia il ricorso è stato accolto in parte con riguardo alla confisca: la Corte d'appello non ha dato adeguata risposta su alcuni importi successivi al 2014, motivo per cui quella parte della sentenza è stata annullata con rinvio. Per Mario De Cristofaro la Corte ha ritenuto infondati gli assunti sulla mancata prova del suo apporto causale e del dolo riguardo al traffico illecito di rifiuti e confermato la maggior parte delle valutazioni; è invece stata accolta la censura relativa alla bancarotta "da operazioni dolose" (art. 223 comma 2 n.2 legge fall.), con annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste (assorbimento nell'addebito di bancarotta distrattiva). Anche per De Cristofaro è stata disposta l'annullamento con rinvio della parte della sentenza relativa alla quantificazione della confisca. Altre censure sono state dichiarate inammissibili (es. provvisionale) o assorbite. In sintesi: conferme rilevanti delle condanne originarie, ma annullamenti limitati su specifici profili di confisca e su una imputazione di bancarotta da operazioni dolose.
Norme richiamate
convocazione della partecipazione quale concorso nel reato principale; utilizzato per collegare più condotte alla fattispecie principale
art. 452-quaterdecies cod. pen.
norma che punisce l'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che non sia necessario un assetto imprenditoriale formale e che la consapevolezza del profitto perseguito dai correi sia sufficiente per la responsabilità del concorrente
prevede l'ordine giudiziale di 'recupero' e, ove tecnicamente possibile, il 'ripristino' dello stato dei luoghi per i reati del titolo VI-bis; la Corte ha confermato che 'recupero' e 'ripristino' sono concetti distinti e che il recupero può essere ordinato anche in assenza del ripristino
richiamata nella discussione sul regime della confisca e del sequestro di valore come correlata alle misure patrimoniali nei reati ambientali
prevede interdizione temporanea dagli uffici direttivi; la Corte ha ritenuto compatibile la sua applicazione con altre pene accessorie purché corretto il ragionamento di cumulabilità secondo art. 77 c.p.
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; applicata come pena accessoria in combinazione con altre disposizioni
art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)
prevede pene accessorie (inabilitazione all'esercizio d'impresa e interdizione dagli uffici direttivi) applicate in relazione alle condanne per bancarotta; la Corte ha indicato che la loro durata va ricalcolata quando muta l'addebito principale
riguarda la bancarotta da operazioni dolose; la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata a De Cristofaro fosse assorbita nella bancarotta distrattiva quando non emergono condotte autonome e distinte
criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione individualizzata ma ha ritenuto non viziata la scelta della Corte d'appello sul quantum, salvo ricalcolo necessario per effetto di annullamenti parziali
regola la determinazione delle pene accessorie in caso di concorso di reati; la Corte ne ha fatto applicazione per giustificare la cumulabilità delle pene accessorie quando spettano per i reati componenti
art. 240 lett. q) cod. ambiente / d.lgs. 152/2006
richiamato nella discussione su 'ripristino' e 'recupero'; la Corte ha ritenuto che la mera sovrapposizione terminologica non imponga l'identità dei concetti nel codice penale
L. 22 maggio 2015 n. 68 e L. 1 marzo 2018 n. 21
richiamate come fonti delle modifiche normative che hanno introdotto e disciplinato le norme anti-rifiuti nel codice penale; spiegano la sovrapposizione e la cronologia delle disposizioni (452-duodecies vs 452-quaterdecies)
art. 581, 585, 611 cod. proc. pen.
richiamati in relazione ai limiti dei motivi nuovi: i motivi aggiunti devono attinere ai punti già impugnati nell'atto di gravame o risultano inammissibili
Massime di principio
- Per il reato di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti non è necessario un assetto imprenditoriale formale: anche ruoli non direttivi possono integrare concorso se vi è cooperazione consapevole all'attività illecita
- La consapevolezza del profitto illecito perseguito dai correi è sufficiente, rispetto al singolo concorrente, a integrare il coefficiente soggettivo richiesto (non è necessario che il singolo mirasse esclusivamente al profitto)
- Distinguere sempre 'recupero' da 'ripristino': il recupero può essere ordinato senza che sussista un danno ambientale che imponga il ripristino; la valutazione è tecnica e va motivata
- La confisca e la quantificazione del profitto confiscabile richiedono una motivazione puntuale su tutti i periodi e le imprese coinvolte; omissioni su singoli importi possono comportare annullamento con rinvio
- Nella bancarotta, la configurabilità separata di reati come la distrazione e la bancarotta da operazioni dolose richiede condotte autonome e differenti: se le condotte sono le stesse possono essere assorbite per evitare bis in idem
- I motivi nuovi in cassazione devono collegarsi ai punti già espressi nell'appello; questioni nuove di fatto o di diritto sollevate fuori tema sono inammissibili
- Le statuizioni sulla provvisionale in sede civile/parte civile non sempre sono impugnabili con ricorso per cassazione penale; occorre verificarne la riserva di impugnazione
- Le pene accessorie possono essere cumulabili se previste per i reati componenti e la loro misura va ricalcolata in caso di annullamento parziale della condanna principale
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