Cassazione Penale, Sentenza n. 27306/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/02/2023 del Tribunale di Messina che non aveva convalidato l'arresto di Bonanno per il reato di evasione. Il Procuratore ha contestato la decisione sostenendo che l'arresto era legittimo anche fuori dai casi di flagranza ai sensi dell'art. 3 d.l. n.152/1991 (conv. in legge n.203/1991), e che vi erano elementi indiziari e lo stato di "quasi flagranza" (testimonianza oculare della presenza dell'imputato all'esterno dell'abitazione, vittima con ferita da arma da taglio, ritrovamento del coltello in casa e tracce ematiche all'esterno) che legittimavano l'arresto. Il Tribunale aveva ritenuto insufficiente il quadro indiziario e la flagranza, ritenendo che l'allontanamento fosse di pochi metri e non accertata la pertinenza della zona.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che il Tribunale ha erroneamente escluso la legittimità dell'arresto. Ha rilevato che l'art. 3 d.l. 152/91 consente l'arresto per evasione anche fuori dei casi di flagranza e che, sulla base delle circostanze ricostruite (vittima sanguinante, testimone che vedeva Bonanno all'esterno, coltello rinvenuto, tracce ematiche esterne), sussisteva la condizione di "quasi flagranza". La Corte ha inoltre ricordato i limiti del controllo del giudice della convalida (verifica della legittimità e dell'uso ragionevole dei poteri della polizia giudiziaria, senza entrare nel merito delle esigenze cautelari o della responsabilità). Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n.152 del 1991, convertito in legge n.203 del 1991
art. 3 d.l. n.152/1991, conv. in l. n.203/1991
Consente l'arresto della persona che ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p. anche fuori dai casi di flagranza; applicata per giustificare l'arresto per evasione nonostante l'imputato fosse stato trovato all'interno dell'abitazione.
Definisce il reato di evasione; la Corte lo individua come il reato rilevante per l'arresto in base all'art. 3 d.l. 152/91.
art. 391 codice di procedura penale
Stabilisce i limiti del controllo del giudice della convalida: il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e l'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria, senza sindacare in modo esteso la gravità indiziaria o le esigenze cautelari.
art. 386 comma 3 e art. 390 comma 1 codice di procedura penale
art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1 c.p.p.
Riferiti ai termini e alle condizioni procedurali che il giudice della convalida deve verificare in sede di controllo dell'arresto; la Corte richiama l'obbligo di rispetto di tali termini nella convalida.
artt. 380 e 381 codice di procedura penale
Norme richiamate in relazione ai reati la cui ipotizzabilità può essere valutata nella verifica della legittimità dell'arresto; il giudice verifica, secondo criteri di ragionevolezza, l'ipotizzabilità di reati richiamati dalla normativa.
art. 620 comma 1 lett. l) codice di procedura penale
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata quando la situazione processuale non richiede il rinvio ad altro giudice; utilizzato per annullare l'ordinanza di non convalida senza rinvio.
Massime di principio
- L'arresto per il reato di evasione può essere legittimamente eseguito anche fuori dai casi di flagranza quando interviene la previsione dell'art. 3 d.l. 152/1991 (conv. in l. n.203/1991).
- La nozione di "quasi flagranza" permette l'arresto se la polizia percepisce immediatamente cose o tracce (es. ferite, arma, tracce ematiche, testimonianze) che collegano con elevata probabilità il sospettato alla commissione del reato in un arco temporale immediatamente precedente.
- Il giudice della convalida deve limitarsi a verificare la legittimità formale e l'uso ragionevole dei poteri della polizia giudiziaria; non deve riesaminare approfonditamente la gravità degli indizi o le esigenze cautelari, che sono questioni riservate alle fasi successive.
- La presenza combinata di vittima ferita, ritrovamento dell'arma, tracce materiali e testimonianze oculari in stretta contiguità temporale costituisce un quadro indiziario idoneo a giustificare l'arresto in flagranza o in stato di quasi flagranza.
- Se il giudice di merito travalica i limiti del controllo in sede di convalida e respinge l'arresto nonostante elementi che legittimano la misura, il ricorso del pubblico ministero può portare all'annullamento dell'ordinanza da parte della Corte suprema anche senza rinvio.
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