Cassazione Civile, Ordinanza n. 03001/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale e datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale di categoria per il recupero di contributi omessi e sanzioni relativi a rapporti di lavoro intercorsi con alcuni giornalisti. Secondo l'ente ricorrente, alcuni lavoratori erano stati formalmente inquadrati come collaboratori autonomi, ma in realtà svolgevano attività subordinata di natura giornalistica; inoltre altri dipendenti erano stati assunti con inquadramento nel CCNL grafici e assicurati presso l'INPS, mentre l'ente sosteneva che dovessero essere assoggettati alla contribuzione propria dei giornalisti subordinati. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo insussistente la natura giornalistica delle prestazioni. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per non avere il giudice di merito attribuito adeguato rilievo ai verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni dei lavoratori sulla reale natura delle mansioni svolte. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato quanto raccolto dagli ispettori nei verbali, liberamente valutabili pur senza fede privilegiata sul contenuto delle dichiarazioni raccolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse, in sostanza, una nuova valutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento in fatto insindacabile, escludendo la natura giornalistica delle prestazioni. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, trattandosi di sentenza conforme nei due gradi di merito sui medesimi fatti (doppia conforme), il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non era deducibile, in applicazione dell'art. 348-ter c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e vi è stato l'avviso sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a ottenere un riesame del merito.
La dedotta violazione è stata ritenuta non decisiva perché il ricorrente mirava a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché utilizzata per contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
Richiamato in relazione alla prova della natura subordinata e giornalistica dei rapporti, ma la censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il motivo è stato ritenuto non spendibile in presenza di doppia conforme basata sui medesimi fatti accertati nei due gradi di merito.
art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5
È stato applicato per escludere il vizio di omesso esame di fatto decisivo in caso di doppia pronuncia conforme.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto per il contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di norme processuali o sostanziali in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, quando la censura mira in concreto a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base dei medesimi fatti accertati, ricorrendo una doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
- I verbali ispettivi e le dichiarazioni in essi raccolte possono essere liberamente valutati dal giudice, ma la contestazione della loro efficacia probatoria non può tradursi in un sindacato di merito in cassazione se il giudice territoriale ha motivato l'accertamento fattuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese di lite e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale
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