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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27352/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del giudice dell'udienza preliminare era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di due anni di reclusione ed euro 2.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato lamentava la mancata applicazione del criterio di bilanciamento ex art. 69 c.p.; dall'altro contestava la motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, pur essendo intervenuta derubricazione al comma 5 dell'art. 73 citato. In particolare, assumeva che il giudice avesse applicato due aumenti di pena, uno per la recidiva e uno per una pretesa attenuante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., senza effettuare il giudizio di comparazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze formulate non rientravano in tali ipotesi, poiché riguardavano vizi motivazionali e la violazione dell'art. 69 c.p. Inoltre, la censura sulla mancata comparazione tra circostanze si fondava su un presupposto errato, perché nel caso concreto erano state considerate due aggravanti e non un'aggravante e un'attenuante, sicché non era necessario alcun bilanciamento. È stata anche evidenziata la conformità della pena a quella concordata dalle parti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata resa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati dalla norma.

  • art. 69 c.p.

    norma sul giudizio di bilanciamento tra circostanze: non era applicabile nel caso concreto perché le circostanze considerate erano entrambe aggravanti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti, richiamata quale titolo di reato oggetto di applicazione della pena.

  • art. 61, n. 11, c.p.

    richiamato dal ricorrente come presunta attenuante, ma la Corte chiarisce che nel caso concreto si trattava invece di aggravante.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento i motivi di ricorso sono tassativi e non possono essere estesi a censure diverse da quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare vizi motivazionali o valutazioni non consentite nel perimetro del ricorso contro il patteggiamento.
  • Il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. presuppone la presenza di circostanze di segno opposto; se nel caso concreto le circostanze rilevanti sono entrambe aggravanti, non vi è spazio per alcuna comparazione.
  • Quando la pena applicata corrisponde a quella concordata tra le parti, la censura sulla illegalità o sulla determinazione della pena richiede una specifica allegazione di una delle ipotesi consentite dalla legge, non potendo risolversi in una generica contestazione del trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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