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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27370/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Una persona detenuta aveva proposto istanza ex art. 35-ter ord. pen. deducendo le condizioni di detenzione presso la Casa circondariale di Crotone. Il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva dichiarato l'istanza inammissibile de plano; il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza successiva, aveva riqualificato i motivi del ricorso. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione personalmente dall'interessato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Il motivo decisivo rilevato dalla Corte riguarda quindi la violazione delle forme di proposizione del ricorso per cassazione, ritenuto inammissibile perché presentato personalmente in un caso in cui la sottoscrizione tecnica era obbligatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    norma richiamata come base dell'istanza del detenuto relativa alle condizioni di detenzione.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso per cassazione, nei casi previsti, deve essere proposto con le forme e la sottoscrizione tecnica richiesta dalla legge.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare l'obbligo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    norma modificativa che ha introdotto l'obbligo di sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato come base della declaratoria di inammissibilità e della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, nei casi soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile se proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione tecnica costituisce un vizio formale insanabile che determina l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte possa esaminare nel merito le doglianze proposte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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