Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27376/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione qualificato come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente argomentato l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso pretendeva un controllo sulla motivazione del giudice in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento e, indirettamente, sulla tenuta della ricostruzione accusatoria sottesa al patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra il vizio di motivazione relativo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né, più in generale, la deduzione di vizi motivazionali sulla responsabilità penale, poiché l'imputato, accedendo al rito speciale, rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale il ricorso per cassazione è soggetto a limiti tassativi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce in via tassativa i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena; è escluso il vizio di motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte richiama il principio per cui, nel patteggiamento, non è deducibile con ricorso il difetto di motivazione sull'insussistenza dei presupposti del proscioglimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    la censura di vizio di motivazione è reputata non consentita nel caso di sentenza di patteggiamento, nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; sono quindi preclusi motivi diversi, compresi quelli che denunciano vizi motivazionali sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • L'accesso al rito del patteggiamento comporta la rinuncia dell'imputato a contestare le premesse storiche dell'accusa e a dedurre in cassazione censure sulla responsabilità penale fondate su vizi della motivazione.
  • La deduzione meramente generica o apodittica di un vizio motivazionale non è idonea a superare il filtro di ammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.