Cassazione Penale, Ordinanza n. 27359/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che le doglianze investivano aspetti non deducibili nel ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e che non era prospettata una vera pena illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha recepito la pena concordata dalle parti, pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione sul calcolo della pena concordata; con il secondo ha dedotto violazione di legge in tema di pene accessorie, sostenendo che la Corte di appello avesse confermato automaticamente l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione legale senza una autonoma valutazione di proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo, e in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale. La Corte osserva però che, nel patteggiamento in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto difforme della decisione rispetto al concordato, mentre sono inammissibili censure che attengano alla mera determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Nel caso concreto, la doglianza riguardava al più una pena asseritamente illegittima per errore nella pena base, ma non una pena illegale in senso tecnico; analogamente, le pene accessorie conseguenti automaticamente al superamento di una certa soglia edittale non erano suscettibili di rivalutazione.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile solo nei limiti propri della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero e della eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso quando esso proponga censure non deducibili avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Procedura di concordato in appello sulla pena, alla quale si applicano i limiti di impugnazione richiamati dalla Corte.
Base processuale per la declaratoria immediata di inammissibilità e per le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili censure che attengano alla sola determinazione della pena, se non quando la sanzione si traduca in una pena illegale in senso tecnico.
- La pena illegale va distinta dalla pena semplicemente illegittima: è illegale solo la pena diversa per specie da quella prevista dalla legge o quantificata oltre i limiti edittali, mentre un errore nella scelta o nel calcolo della pena base non basta, di per sé, a fondare l'ammissibilità del ricorso.
- Le pene accessorie che conseguono automaticamente al superamento di una determinata soglia di pena non richiedono una autonoma rivalutazione in sede di appello concordato e non possono essere censurate come se fossero oggetto di una nuova determinazione discrezionale.
- In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può provvedere de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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