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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27351/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado e nell'ambito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena per il delitto di cessione continuata di stupefacenti, previa rinuncia dei motivi di gravame diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la condotta sarebbe dovuta essere qualificata nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso l'imputato è stato peraltro indicato con un cognome errato, circostanza rimarcata dalla Corte come indice di aspecificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e aspecifico, rilevando che, nel giudizio di appello definito con concordato dopo rinuncia ai motivi sulla responsabilità, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né su una diversa qualificazione giuridica dei fatti, restando la cognizione limitata ai motivi non rinunciati e, quindi, al solo trattamento sanzionatorio, salvo il caso di illegalità della pena concordata. È stata quindi pronunciata l'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come norma di riferimento per la continuazione nel reato di cessione di stupefacenti contestato in appello.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicato come base normativa del delitto di cessione di sostanze stupefacenti oggetto della sentenza di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Invocato dalla difesa quale possibile qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, ma ritenuto non scrutinabile nel perimetro devolutivo del concordato in appello dopo rinuncia ai motivi sulla responsabilità.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, nel concordato in appello con rinuncia ai motivi sulla responsabilità, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause ex art. 129 c.p.p., salvo ipotesi di evidenza liberatoria rilevabile nei limiti del devolutum.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il concordato in appello reintrodotto dalla legge n. 103/2017; in tale rito la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinunciati, qui concernenti il solo trattamento sanzionatorio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità 'senza formalità di procedura', con trattazione camerale non partecipata.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata per la reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello e per l'introduzione del rito camerale de plano per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., quando l'imputato rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità, il sindacato del giudice di secondo grado resta circoscritto ai profili non rinunciati, di regola il solo trattamento sanzionatorio.
  • In tale perimetro devolutivo, il giudice non è tenuto a confrontarsi con una diversa qualificazione giuridica del fatto né con la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che emerga un'ipotesi di pena illegale o altra causa ostativa rilevabile nei limiti del devolutum.
  • Il motivo di ricorso che sollecita una rivalutazione della responsabilità o della qualificazione giuridica del fatto, dopo rinuncia espressa ai corrispondenti motivi di appello, è aspecifico e manifestamente infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere pronunciata de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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