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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27367/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 3 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., nei confronti dell'imputato la pena di tre anni di reclusione e 3.000 euro di multa, ridotta per il rito, per i reati di ricettazione, detenzione abusiva di arma, rissa, danneggiamento e getto pericoloso di cose. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata indicazione di cause idonee a giustificare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ossia lamentando che il giudice non avrebbe verificato l'eventuale immediata evidenza di cause di non punibilità o di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. È quindi esclusa la deducibilità di censure sulla motivazione concernente la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ossia il patteggiamento, cui si riferisce la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa in cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma, con esclusione delle doglianze sulla motivazione relativa all'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica di cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, alla luce dei limiti posti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 648 c.p.

    Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.

  • art. 23, quarto comma, legge n. 110 del 1975

    Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.

  • art. 588 c.p.

    Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.

  • art. 635 c.p.

    Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.

  • art. 703 c.p.

    Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, le censure sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
  • Non è deducibile in cassazione, contro il patteggiamento, il vizio relativo alla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale doglianza attiene alla motivazione e non rientra tra i motivi di ricorso consentiti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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