Cassazione Penale, Ordinanza n. 27367/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 3 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., nei confronti dell'imputato la pena di tre anni di reclusione e 3.000 euro di multa, ridotta per il rito, per i reati di ricettazione, detenzione abusiva di arma, rissa, danneggiamento e getto pericoloso di cose. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata indicazione di cause idonee a giustificare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ossia lamentando che il giudice non avrebbe verificato l'eventuale immediata evidenza di cause di non punibilità o di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. È quindi esclusa la deducibilità di censure sulla motivazione concernente la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ossia il patteggiamento, cui si riferisce la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa in cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma, con esclusione delle doglianze sulla motivazione relativa all'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
La mancata verifica di cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, alla luce dei limiti posti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 648 c.p.
Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.
art. 23, quarto comma, legge n. 110 del 1975
Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.
art. 588 c.p.
Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.
art. 635 c.p.
Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.
art. 703 c.p.
Norma indicata tra i reati oggetto di applicazione della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, le censure sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
- Non è deducibile in cassazione, contro il patteggiamento, il vizio relativo alla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale doglianza attiene alla motivazione e non rientra tra i motivi di ricorso consentiti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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