Cassazione Civile, Ordinanza n. 16280/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (genitore)
La controversia
La controversia nasce dalla sentenza di divorzio/separazione che, oltre a pronunciare lo scioglimento del matrimonio, ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggiore interesse, la collocazione della minore presso la madre e un assegno di mantenimento a carico del padre pari a euro 1.100 mensili, oltre al rimborso integrale delle spese straordinarie. Il padre ha impugnato la decisione davanti alla Corte d'appello di Milano, che ha confermato l'affidamento esclusivo e l'importo del mantenimento, correggendo però il regime delle spese straordinarie. In cassazione il padre ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi al rapporto padre-figlia e alla sua partecipazione alla vita della minore, sostenendo di aver sempre coltivato la relazione con la figlia e di aver contribuito, sia pure parzialmente, al suo mantenimento; 2) violazione dell'art. 337 ter c.c. e dell'art. 3 della Convenzione di New York del 1989, assumendo che l'affidamento condiviso fosse la regola ordinaria e che la distanza geografica non potesse giustificare l'affido esclusivo; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo al suo reddito netto e alle rate di mutuo dell'immobile di proprietà, deducendo che tali oneri gli impedissero di sostenere il contributo stabilito e il 100% delle spese straordinarie. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo e li ha ritenuti infondati, osservando che la Corte d'appello aveva motivato sia sulla maggiore idoneità della madre sia sulla inidoneità del padre, valorizzando il mancato mantenimento di contatti significativi, la mancata collaborazione con i servizi sociali, la mancata partecipazione alle udienze e l'inadempimento agli obblighi di mantenimento. Ha inoltre rilevato che la distanza tra i genitori non esclude l'affidamento condiviso in astratto, ma nel caso concreto l'affidamento esclusivo era giustificato dall'interesse della minore. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte d'appello aveva già ricostruito la situazione economica delle parti sulla base della ctu e degli elementi documentali disponibili, dando atto che il padre non aveva collaborato pienamente alla produzione di documenti né aveva consentito adeguati accertamenti sui conti esteri e sul mutuo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione delle intimate; disposto inoltre il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso del padre. Ha ritenuto infondati sia i motivi relativi all'affidamento esclusivo della figlia minore sia il motivo relativo alla misura del mantenimento. Ha confermato quindi la sentenza d'appello che aveva mantenuto l'affido esclusivo alla madre, l'assegno mensile di euro 1.100 e il rimborso al 100% delle spese straordinarie, oltre a disporre l'assenza di spese di lite per mancata costituzione delle intimate e a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per attribuire alla madre l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore nell'ambito dell'affidamento esclusivo
la Corte ribadisce che l'affidamento condiviso è la regola, ma può derogarsi quando la sua applicazione sia pregiudizievole per l'interesse del minore
art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo
1989, ratificata con L. 176/1991
richiamata dal ricorrente a sostegno del principio di primazia dell'interesse del minore, ma non ritenuta violata dalla decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro per la dedotta violazione di legge sull'affidamento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per l'omesso esame di fatti decisivi sia sull'affidamento sia sulla capacità economica
richiamato dal ricorrente quale precedente iniziativa giudiziaria da lui proposta per favorire la ripresa dei rapporti con la figlia
richiamato dalla Corte d'appello come base del principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, per escludere l'accorpamento delle spese straordinarie nell'assegno ordinario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di affidamento dei figli minori, l'affidamento condiviso è la regola generale, ma il giudice può disporre l'affidamento esclusivo quando, sulla base di elementi concreti, ritenga che la soluzione condivisa sia pregiudizievole per l'interesse morale e materiale del minore.
- La motivazione sull'affidamento esclusivo deve dare conto non solo dell'idoneità del genitore affidatario, ma anche dell'inidoneità educativa, della carenza relazionale o della scarsa collaborazione dell'altro genitore.
- La distanza geografica tra i genitori non è di per sé ostativa all'affidamento condiviso; può incidere solo sulla regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione.
- Il giudizio sulla capacità genitoriale deve fondarsi su condotte concrete e su un apprezzamento prognostico della capacità di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione familiare, valorizzando rapporti pregressi, continuità dei contatti, collaborazione con i servizi e partecipazione effettiva alla vita del minore.
- Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, il giudice può fare ricorso alla ctu e agli elementi documentali disponibili; la mancata collaborazione della parte nell'esibizione di dati reddituali e bancari può legittimare il giudizio di inattendibilità della situazione economica allegata.
- Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio non possono essere assorbite in modo omnicomprensivo nell'assegno ordinario se ciò contrasta con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento e rischia di pregiudicare le esigenze, anche imprevedibili, della prole.
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