Cassazione Penale, Sentenza n. 16799/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Daouda era stato condannato dal Tribunale di Padova per il porto senza giustificato motivo di un taglierino rinvenuto negli slip durante una perquisizione in un parco pubblico (art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975 n. 110). In primo grado il Tribunale aveva ritenuto la fattispecie nella forma lieve (art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 110/1975), applicando una ammenda di 900 euro e giustificando la confisca dell'oggetto. Il ricorrente ha impugnato sostenendo la corretta applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), lamentando che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la lieve entità della condotta, non si era pronunciato sull'applicabilità di tale causa. Il Pubblico Ministero in sede di cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio e il riconoscimento dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis erano immediatamente desumibili dagli atti (minima offensività della condotta, comportamento non abituale, modesta pena inflitta e riconoscimento delle circostanze attenuanti) e che non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la non punibilità del reato a norma dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 4, commi 2 e 3
Norma utilizzata per contestare il porto di strumenti atti a offendere (taglierino). Il Tribunale ha usato questa disposizione per la condanna e per giustificare la confisca dell'oggetto sequestrato
legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 4, terzo comma, secondo periodo
Riferimento alla "ipotesi lieve" della fattispecie prevista dalla legge sulle armi; il Tribunale aveva qualificato il fatto in questa forma lieve
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che i presupposti (minima offensività, non abitualità, assenza delle condizioni ostative soggettive) sussistessero e ha applicato l'art. 131-bis annullando la condanna. La pronuncia chiarisce che l'assenza di statuizione del giudice di merito non impedisce alla Cassazione di riconoscere la non punibilità quando i requisiti risultano dagli atti
codice di procedura penale, art. 620 lett. i)
Principio che autorizza la Corte di cassazione a decidere senza rinvio quando i presupposti per la decisione siano immediatamente desumibili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicato per fondare l'annullamento senza rinvio a favore del ricorrente
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis può essere valutata anche in sede di legittimità (Cassazione) quando la sua sussistenza sia immediatamente desumibile dagli atti e non richieda accertamenti di fatto ulteriori
- Il riconoscimento della "lieve entità" da parte del giudice di merito, unitamente a una pena modesta e al riconoscimento di attenuanti, favorisce l'applicazione dell'art. 131-bis
- La presenza di precedenti non esclude automaticamente la non punibilità per particolare tenuità: è necessario verificare se sussistano le condizioni soggettive ostative previste dalla norma; l'esistenza di precedenti non comporta di per sé il rifiuto del beneficio
- Quando il giudice di merito omette di pronunciarsi sulla causa di non punibilità dedotta dalle parti, la Corte di cassazione può intervenire e, se i requisiti sono chiari dagli atti, annullare senza rinvio
- La confisca di un oggetto impiegato nella condotta (es. taglierino) non è compatibile con il riconoscimento della non punibilità: in caso di annullamento per tenuità il provvedimento sanzionatorio/sostanziale collegato alla condanna viene meno
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16752/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →