Cassazione Civile, Ordinanza n. 34594/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico che la lavoratrice ha fatto accertare in giudizio tra il 1 giugno 2007 e il 31 agosto 2014, con riconoscimento della qualifica di livello B del CCNL colf e badanti e condanna del datore di lavoro al pagamento di tredicesima e TFR per Euro 4.334,57 oltre accessori. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda; la Corte d'appello aveva respinto l'appello del datore di lavoro. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2094 c.c., dell'art. 100 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e, in subordine, nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero percepito in modo errato la realtà fattuale e trascurato prove decisive; 2) nullità per violazione degli artt. 99, 101, 421, 437, 111 e 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione e violazione del contraddittorio; 3) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e violazione degli artt. 115, 118 e 132 c.p.c., lamentando carenza di prova sulla continuità del rapporto di lavoro. La lavoratrice è rimasta intimata e non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava censure eterogenee senza specificità, mirava in realtà a una rivalutazione del merito ed era comunque inidoneo a indicare un fatto storico decisivo omesso; ha inoltre richiamato il limite della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza d'appello aveva correttamente ricostruito il petitum originario e non vi era alcuna pronuncia su domanda non proposta né omissione di domanda. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere un nuovo esame delle prove e della continuità del rapporto, operazione non consentita in sede di legittimità; la Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi specifici e non per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie. Non sono state liquidate spese poiché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come norma invocata nel motivo; la Corte osserva che il ricorso, sotto la sua apparente violazione, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti di merito.
Invocato nel primo motivo; non emerge una specifica applicazione autonoma, perché la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per tentativo di riesame del merito.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non volerla osservare o decida sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
La violazione è denunciabile nei limiti in cui il giudice attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno, o viceversa; non consente di sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ravvisa un vizio motivazionale utile, perché la censura mirava al riesame del merito.
La mancanza o apparenza della motivazione può integrare nullità solo in presenza di un difetto radicale; nel caso concreto la motivazione non è stata ritenuta apparente né mancante.
Invocato nel secondo motivo, ma la Corte esclude ultrapetizione e violazione del contraddittorio sulla base del contenuto della domanda originaria.
Richiamato nel secondo motivo come norma sul contraddittorio; la Corte non ravvisa alcuna lesione.
Richiamato nel secondo motivo; non risulta violato, poiché il giudice d'appello si è pronunciato entro i limiti della domanda.
Per dedurre la violazione occorre prospettare in concreto l'omesso esame di una domanda o la pronuncia su domanda non proposta; nel caso concreto il vizio non sussiste.
Richiamato nel secondo motivo; non emerge una sua violazione nella gestione istruttoria del giudizio di merito.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude che vi sia stata ultrapetizione o violazione del contraddittorio nel giudizio d'appello.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici e che il vizio di motivazione/omesso esame è oggi tipizzato nei limiti rigorosi dell'articolo.
In presenza di doppia conforme è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, salvo vizi giuridici, motivazione mancante o radicalmente incoerente.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo il rigetto del ricorso e la data di proposizione, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula censure eterogenee nello stesso motivo senza consentire di distinguere con precisione i diversi vizi dedotti.
- Sotto la veste della violazione di legge non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico trascurato e della sua decisività; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi probatori.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla ricostruzione del fatto è fortemente limitato e resta esperibile solo per vizi giuridici, motivazione mancante o radicalmente incongrua.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia omesso di pronunciare su una domanda o abbia pronunciato su una domanda non proposta, non quando si contesti la diversa valutazione del contenuto della domanda.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per censurare la valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi in cui il giudice abbia deciso su prove non acquisite legittimamente o abbia espresso un uso erroneo della regola di giudizio sulle prove.
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