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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05340/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione proposta da un istituto di credito nei confronti di alcuni soggetti e di due atti di compravendita immobiliare, deducendo la simulazione assoluta e/o, in via subordinata, l'inefficacia revocatoria ex art. 2901 c.c. di due vendite di immobili compiute tra soggetti legati da rapporti familiari. Il creditore sosteneva di vantare un credito verso una società debitrice principale, assistito da fideiussioni omnibus rilasciate da due dei convenuti, e di avere ottenuto decreto ingiuntivo. Il tribunale aveva rigettato la domanda di nullità/simulazione, ma aveva accolto la revocatoria dichiarando inefficaci gli atti nei confronti del creditore; la corte d'appello aveva confermato integralmente. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello concernente la regolazione delle spese di primo grado, lamentando che non fosse stata considerata la soccombenza reciproca, poiché la domanda principale di simulazione era stata rigettata e accolta solo la revocatoria; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato elementi presuntivi per affermare l'inefficacia degli atti, senza un corretto uso del ragionamento inferenziale e della valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando l'appello è integralmente respinto e la decisione di primo grado è confermata, il motivo relativo alle spese di primo grado deve intendersi implicitamente assorbito e respinto, senza che vi sia omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura non indicava una violazione dei paradigmi dell'art. 2729 c.c. o dell'art. 116 c.p.c., ma si risolveva in una diversa lettura del materiale probatorio e degli indizi apprezzati dalla corte di merito; la motivazione di merito aveva correttamente utilizzato un ragionamento presuntivo fondato su più elementi convergenti (vincolo di coniugio, cointestazione del conto, coincidenza temporale dell'atto con la situazione debitoria della società). Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale base della domanda revocatoria ordinaria proposta dal creditore per dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omessa pronuncia perché il motivo sulle spese di primo grado deve considerarsi implicitamente respinto quando l'appello è integralmente rigettato

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la soccombenza reciproca nella regolazione delle spese di primo grado

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia

  • art. 2729 c.c.

    la violazione è denunciabile solo se il giudice di merito utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o fonda l'inferenza su fatti storici inidonei; non quando si contesti solo la ricostruzione fattuale

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o viola una specifica regola di valutazione; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro della dedotta violazione di legge in tema di presunzioni e valutazione delle prove

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato per precisare i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Quando l'appello viene respinto integralmente e la sentenza di primo grado è confermata, il motivo di gravame relativo alla regolazione delle spese di primo grado resta implicitamente assorbito e si considera respinto, senza necessità di una statuizione espressa.
  • La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. in cassazione è ammissibile solo se si denuncia un uso delle presunzioni incompatibile con i requisiti di gravità, precisione e concordanza, o un'inferenza fondata su fatti storici inidonei; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli indizi.
  • La doglianza ex art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice di merito attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a una regola legale di valutazione; non è deducibile per il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • Nel giudizio revocatorio, il ragionamento presuntivo può fondarsi sulla valutazione complessiva di più indizi convergenti, senza che sia necessaria una necessità causale assoluta tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente una conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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