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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34861/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente erogatore)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 con cui l'ente resistente richiedeva la restituzione di euro 25.134,37, somma erogata quale beneficio ai sensi del d.lgs. n. 185 del 2000 e poi revocata per mancata rendicontazione del finanziamento. Il destinatario dell'ingiunzione proponeva opposizione sostenendo di avere invece adempiuto agli obblighi assunti, avendo inviato già nel novembre 2004 la documentazione contabile e fiscale relativa agli investimenti e alle spese sostenute, documentazione che sarebbe rimasta non contestata. In primo e secondo grado l'opposizione veniva respinta. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova e sulla vicinanza della prova, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato la rendicontazione effettuata mediante raccomandata contenente la documentazione contabile; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame del fatto decisivo costituito dall'invio della documentazione in originale idonea a provare l'investimento effettuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorso non rispettava il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: la documentazione contabile richiamata in modo generico non era descritta nella sua natura, tipologia e contenuto, né era stata adeguatamente localizzata nei fascicoli di merito o di legittimità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Inoltre la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto inidonee le due fatture prodotte a dimostrare gli investimenti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente, sotto la veste del vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ribadito che l'omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non mere argomentazioni difensive o elementi probatori. Il ricorso è stato dunque respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    ingiunzione n. 12224 del 20 luglio 2015

    costituisce il titolo procedurale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione.

  • d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185

    individua il beneficio pubblico erogato e successivamente revocato per mancata rendicontazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare un errato governo dell'onere della prova; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto dei requisiti del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    impone l'esposizione sommaria e chiara dei fatti di causa; la sua inosservanza comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non una mera rivalutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale relativa alla trattazione camerale e al deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti chiara, completa e autosufficiente: la generica evocazione di documenti o atti non consente il controllo di legittimità ed espone il ricorso a inammissibilità.
  • Ai fini dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., i documenti posti a base dei motivi devono essere specificamente identificati e localizzati nei fascicoli di merito o di legittimità; il semplice rinvio agli atti di causa non basta.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non se mira a contestare la valutazione delle prove o a ottenere una diversa ricostruzione del merito.
  • Una censura di legittimità è inidonea quando non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorso deve misurarsi con la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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