Cassazione Civile, Ordinanza n. 12473/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di una procedura espropriativa immobiliare promossa da un istituto di credito contro i proprietari esecutati, una società che occupava l'immobile in forza di un contratto di locazione anteriore al pignoramento proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo di aver appreso della procedura solo dopo l'aggiudicazione e sostenendo che l'opponibilità del contratto avrebbe dovuto impedire o invalidare aggiudicazione, decreto di trasferimento e ordine di liberazione. Nei gradi di merito il giudice dell'esecuzione, confermato dal reclamo e poi dal tribunale e dalla corte d'appello, aveva ritenuto la locazione inopponibile perché stipulata a canone vile ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 2923 e 2929 c.c., assumendo che l'inopponibilità fosse stata rilevata d'ufficio senza consentire pieno esercizio del diritto di difesa e senza adeguato accertamento dei presupposti della norma, oltre a prospettare dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2923, comma 3, e 2929 c.c.; con il secondo motivo censurava la condanna solidale alle spese tra tutti gli opponenti e appellanti ex artt. 91 e 97 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio l'opponibilità dei titoli di godimento e, in particolare, della locazione a canone vile, sia ai fini dell'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., sia nel giudizio di opposizione. Ha escluso la fondatezza della censura sull'art. 2923 c.c., osservando che la valutazione di merito circa la "viltà" del canone non era censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, come nel caso concreto. Ha inoltre considerato inconferente il richiamo all'art. 2929 c.c. e manifestamente infondata la questione di costituzionalità. Quanto alle spese, ha ritenuto corretta la condanna solidale, perché desumibile una comunanza di interessi tra gli opponenti e la convergenza delle difese. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"locazione a canone vile"
La locazione stipulata anteriormente al pignoramento è inopponibile se il canone è vile; il relativo accertamento spetta al giudice dell'esecuzione ed eventualmente al giudice dell'opposizione.
Norma ritenuta inconferente rispetto alla decisione impugnata; serve a presidiare la posizione dell'aggiudicatario, ma non costituisce la base della regolazione dell'opponibilità della locazione al processo esecutivo.
L'ordine di liberazione può essere emesso dal giudice dell'esecuzione anche senza previo titolo giudiziale cognitivo, quando il diritto di godimento del terzo risulti non opponibile alla procedura; il terzo può reagire con opposizione agli atti esecutivi.
Richiamato dalla parte opponente, ma il rimedio effettivamente pertinente all'ordine di liberazione è l'opposizione agli atti esecutivi per il terzo titolare di un diritto di godimento opponibile.
Il giudice d'appello ha dichiarato inammissibili le doglianze relative a vizi di comunicazione/notificazione degli atti della procedura perché non devolvibili in appello nei termini ritenuti dal giudice di merito.
Richiamato per affermare l'inammissibilità dell'impugnazione di alcune statuizioni del primo giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
La condanna alle spese segue la soccombenza; può essere disposta in solido quando più soccombenti abbiano una comune posizione sostanziale o processuale.
Utilizzato nel motivo sulle spese; la Corte ha ritenuto legittima la condanna solidale alla luce della comunanza di interessi tra le parti soccombenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
art. 41 Cost.
La Corte ha escluso che l'art. 2923, comma 3, c.c. comprima illegittimamente la libertà di iniziativa economica.
art. 24 Cost.
La disciplina dell'inopponibilità della locazione a canone vile non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa del conduttore.
art. 42 Cost.
La censura di contrasto con tale parametro è stata reputata infondata, poiché l'art. 2929 c.c. era irrilevante nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare d'ufficio i titoli di godimento del bene pignorato e la loro opponibilità alla procedura, poiché incidono sul prezzo-base, sull'informazione ai potenziali acquirenti e sull'ordine di liberazione.
- La locazione stipulata prima del pignoramento a canone vile non è opponibile né all'aggiudicatario né alla procedura esecutiva, in ragione dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento dell'espropriazione immobiliare.
- L'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. può essere emesso direttamente dal giudice dell'esecuzione senza previo titolo cognitivo, salvo che il terzo dimostri l'opponibilità del proprio diritto di godimento, facendo valere le proprie ragioni con l'opposizione agli atti esecutivi.
- In cassazione non è consentita una nuova rivalutazione del merito dei presupposti fattuali della 'viltà' del canone; è censurabile solo un vizio di legittimità o un'illogicità della motivazione.
- La condanna solidale alle spese può essere pronunciata quando tra i soccombenti sussista una comunanza di interessi, desumibile anche dalla convergenza delle difese e dall'unitarietà dell'azione processuale.
- Le questioni di legittimità costituzionale fondate su pretesa compressione della difesa o della libertà economica sono infondate se la norma contestata è strumentale alla tutela del credito e non impedisce il contraddittorio del terzo interessato.
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