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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29383/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere a carico della Hu per concorso in autoriciclaggio e in reati tributari (artt. 5 e 8 d.lgs. 74/2000). I motivi di ricorso denunciavano: incompetenza territoriale del tribunale di Ancona (sostegno che le fatture sarebbero state emesse in altro luogo, con richiamo all'art. 18 d.lgs. 74/2000 e all'art. 9 c.p.p.), insufficiente gravità indiziaria sulla qualifica di "amministratrice di fatto" (contestando la valutazione fondata sul ritrovamento di documenti, contanti, codici e un router), carenze e contraddizioni della motivazione rispetto alla sussistenza del reato di autoriciclaggio, omissioni nella indicazione delle esigenze cautelari e nella data di scadenza della misura, errata valutazione del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga, e mancata valutazione favorevole di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della competenza territoriale in favore del Tribunale di Ancona applicando l'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché il luogo di commissione non risultava individuabile con certezza e la regola speciale prevale sulle norme ordinarie. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi per i reati tributari sulla base di: ritrovamento di oltre due milioni di euro in contanti, documenti di identità contraffatti, documentazione bancaria, codici utente/pin e atti societari relativi alle due società cartiere, nonché il rinvenimento di un router collegabile all'emissione delle fatture. Quanto all'autoriciclaggio la Corte ha osservato che il G.i.p. ha dichiarato successivamente l'inefficacia della misura per tale reato per spirare del termine massimo di fase, rendendo priva di interesse parte del motivo. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto valida la motivazione del tribunale rispetto al pericolo di reiterazione (valutazione prognostica sulla base dell'organizzazione e della modalità del reato) e sul pericolo di inquinamento probatorio (possibilità di contatti con soggetti coinvolti tramite strumenti tecnologici). Ha confermato l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui la Hu è ristretta.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (art. 18)

    La Corte ha applicato la regola speciale secondo cui, quando la competenza per territorio per i delitti previsti dal decreto non può essere determinata secondo l'art. 8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato; qui la indeterminatezza del luogo di commissione rende operativa la regola speciale e giustifica la competenza del tribunale di Ancona

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (art. 8 e art. 5)

    Gli artt. 5 e 8 individuano i reati tributari contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti e altre fattispecie): la Corte ha ritenuto che tali reati, per la particolare indeterminatezza del luogo di emissione delle fatture, siano soggetti alla disciplina speciale dell'art. 18

  • codice di procedura penale (art. 8, 9, 16)

    L'art. 8 c.p.p. definisce il criterio generale di competenza per luogo di consumazione; l'art. 9 (competenze suppletive) e l'art. 16 (reato più grave) sono stati valutati ma la Corte ha confermato la prevalenza della norma speciale (art. 18 d.lgs. 74/2000) rispetto ai criteri generali

  • codice civile (art. 2639)

    Norma richiamata in relazione alla presunta creazione/falsificazione di documenti societari e alle responsabilità amministrative; la Corte non ha ritenuto la sola presenza di documenti inesistente per inficiarne la valutazione indiziaria se contestualizzati con altri elementi probatori

  • codice di procedura penale (art. 273, art. 274, art. 275-bis, art. 292, art. 309, art. 616)

    art. 273; art. 274; art. 275-bis; art. 292, comma 1; art. 309, comma 9; art. 616

    Art. 274 e connessi: regole sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, inquinamento probatorio) e scelta della misura. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale circa il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, accettando la valutazione prognostica; l'art. 309 c.p.p. ha permesso l'integrazione della motivazione laddove necessario; l'art. 616 disciplina le spese del procedimento e la condanna del ricorrente

  • disposizioni di attuazione c.p.p. (art. 94, comma 1-ter)

    Prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione

Massime di principio

  • Nei reati tributari disciplinati dal d.lgs. 74/2000 la regola speciale di competenza (art. 18) prevale sulle norme generali del codice di rito: se il luogo di commissione non è determinabile con certezza, deve applicarsi l'art. 18 e non l'art. 9 c.p.p.
  • In Cassazione non è consentito riformare la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito: il controllo è limitato alla verifica di violazione di norme o di manifesta illogicità della motivazione, non a un nuovo esame probatorio
  • La gravità indiziaria può essere fondata su un insieme di elementi di contorno (contanti rilevanti, documentazione societaria e bancaria, codici, elementi tecnici come router) se valutati nel loro complesso e non isolatamente
  • Il pericolo di reiterazione del reato può essere valutato in termini prognostici: non è necessario dimostrare opportunità concrete e immediate di recidiva se la fattispecie e il contesto indicano una capacità organizzativa e contatti estesi
  • La scelta della misura cautelare (carcere vs arresti domiciliari con elettronico) può essere motivata dalla concreta possibilità di mantenere contatti o operare mediante strumenti tecnologici, rendendo inidonea una misura meno afflittiva
  • L'omissione temporanea di alcuni dettagli (es. data di scadenza) può essere sanata con integrazione ex art. 309 c.p.p.; tuttavia le esigenze cautelari devono essere comunque adeguatamente motivate

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