Cassazione Penale, Sentenza n. 11925/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e per la contravvenzione prevista dall'art. 4 L. 110/1975. Sammartano deduceva: (a) violazione di legge per una presunta difformità tra il dispositivo comunicato via PEC e quello depositato in cancelleria, con conseguente dichiarazione di prescrizione sul capo B); (b) mancata assoluzione per ricettazione dell'iPad in assenza di prova della detenzione; (c) vizio di omessa motivazione e errata applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione alla continuità tra reati. Orrù censurava l'illogicità della motivazione sulla continuità (art. 81 c.p.), sostenendo che il riconoscimento degli addebiti non è requisito per riconoscere la continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di Sammartano sulla presunta difformità del dispositivo perché nell'atto di appello non era dedotto alcun motivo specifico relativo al capo B). Ha poi respinto i motivi relativi alla continuità (art. 81 c.p.) poiché gli appelli contenevano solo richieste generiche senza indicazione o allegazione degli elementi necessari per dimostrare l'identità del disegno criminoso; la Corte ha applicato il principio secondo cui in sede di cognizione è onere dell'interessato indicare gli elementi specifici per il riconoscimento della continuazione. Le censure che chiedevano una rivalutazione delle prove sono state giudicate improcedibili in Cassazione. P.Q.M. i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma del codice penale che disciplina il reato di ricettazione; i ricorrenti erano stati condannati per tale fattispecie e la sentenza di merito è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che non ha autorizzato una valutazione alternativa delle prove in questa sede
Riferito alla contravvenzione contestata; la questione relativa a una presunta prescrizione sul 'capo B' è stata ritenuta non dedotta specificamente in appello e quindi inammissibile come motivo di cassazione
Riguarda la continuazione di reati: la Corte ha interpretato che il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione richiede che la parte indichi e alleghi elementi specifici che dimostrino l'identità del disegno criminoso; la mera richiesta generica non è sufficiente
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
Richiamate dai ricorrenti come fondamento delle censure (violazione di legge/omessa motivazione e altre doglianze): la Cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili o manifestamente infondate quando mirano a una diversa valutazione delle emergenze probatorie non consentita in sede di legittimità
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Richiamato ai fini della trattazione; normazione procedurale evocata nella fase di udienza (menzionata nella decisione ma senza impatto sul merito della decisione qui riportata)
Norma processuale che consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione quando è manifestamente infondato; applicata per respingere i ricorsi e prevedere condanne alle spese e ammende
Massime di principio
- In sede di appello e di cassazione, ogni capo di imputazione che si intende contestare va dedotto e motivato specificamente: una censura generica non preserva la questione per il controllo di legittimità
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) in sede di cognizione, grava sull'interessato l'onere di indicare e allegare elementi concreti e specifici che dimostrino l'identità del disegno criminoso; richieste generiche sono insufficienti
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove: le doglianze che sollecitano una diversa valutazione delle emergenze probatorie sono, di regola, inammissibili o manifestamente infondate
- Eventuali difformità formali tra comunicazioni (es. PEC) e atti depositati in cancelleria debbono essere precisate e dimostrate in sede di impugnazione; l'assenza di una specifica deduzione comporta l'inefficacia della contestazione
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, anche l'obbligo di versare ammende: occorre valutare con cautela l'opportunità di ricorrere in cassazione
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