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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28999/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un interpello disapplicativo relativo alla disciplina antielusiva delle società di comodo, con riferimento a una società che aveva presentato perdite fiscali sistematiche. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego, ritenendolo non autonomamente impugnabile; la CTR, invece, aveva accolto l’appello della società, ritenendo impugnabile il diniego e soprattutto reputando provata, sulla base della documentazione in atti, l’effettiva operatività della società e la riconducibilità delle perdite a una crisi d’impresa. L’Agenzia ricorre per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, della L. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c.: sostiene che la presunzione legale relativa di non operatività può essere superata solo provando oggettive situazioni straordinarie che impediscano il raggiungimento dei ricavi minimi, non essendo sufficiente richiamare in modo generico la crisi economica mondiale o di settore; contesta inoltre che la CTR abbia valorizzato elementi probatori in modo incongruo, chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che la censura, formalmente proposta come violazione di legge, miri in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dalla CTR sugli elementi di fatto e sulla prova dell’effettiva attività imprenditoriale. La Corte richiama il principio secondo cui la presunzione di non operatività delle società di comodo e quella relativa alle perdite fiscali sistematiche possono essere superate dal contribuente mediante prova di situazioni oggettive, straordinarie, o dell’effettiva operatività imprenditoriale con prospettiva di lucro e continuità aziendale. Nel caso concreto, la CTR ha accertato in fatto, con giudizio non sindacabile in cassazione, che la società aveva svolto attività industriale per anni, con numerosi dipendenti, ed era entrata in crisi solo successivamente per il progressivo calo dei ricavi. Essendo la doglianza diretta a rimettere in discussione tale accertamento e non la corretta ripartizione dell’onere della prova, il ricorso è inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa della società intimata; non si applica il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza dell’Agenzia, quale amministrazione ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è deducibile solo mediante specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata, non tramite contestazioni sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. n. 724 del 1994

    La presunzione legale relativa di non operatività delle società di comodo può essere superata dal contribuente con prova contraria di situazioni oggettive o dell’effettiva attività imprenditoriale.

  • art. 2, comma 36-decies, L. n. 138 del 2011

    Le società in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerate non operative a decorrere dal quarto periodo, restando ferme le cause di non applicazione previste dalla disciplina delle società di comodo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile come vizio di violazione di legge solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La presunzione legale relativa di non operatività delle società di comodo può essere superata dal contribuente non solo con la prova di cause oggettive straordinarie incidenti sui ricavi, ma anche dimostrando l’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale orientata al lucro e alla continuità aziendale.
  • In tema di società in perdita fiscale sistematica, il giudice di merito può valorizzare elementi fattuali idonei a ricondurre le perdite a una reale crisi d’impresa; tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o della prova, dovendo la censura individuare specificamente l’errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata.
  • La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri la distribuzione dell’onere probatorio; non quando la parte contesti l’esito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Nella disciplina antielusiva delle società di comodo, la verifica giudiziale deve essere ancorata alla reale operatività dell’impresa e non a un mero dato formale di perdite o di mancato superamento dei parametri minimi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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