Cassazione Civile, Sentenza n. 10580/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversie tributarie relative all'anno d'imposta 2008 in materia di consolidato fiscale e deducibilità di costi per acquisti da fornitori cinesi. UFI impugna la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia nei confronti di una sentenza di primo grado favorevole a UFI, censurando il disconoscimento ai sensi dell'art. 110, comma 7, del d.lgs. n. 917/1986. L'Agenzia impugna altra sentenza della CTR che aveva invece rigettato il suo appello in una controversia relativa alla GGG, consolidante di UFI, eccependo altresì la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio tra consolidante e consolidata.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi e, preliminarmente, ha esaminato e ritenuto decisiva l'eccezione del difetto di litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata. Poiché nei gradi di merito non è stata assicurata l'integrità del contraddittorio in relazione al consolidato nazionale, la Corte ha dichiarato la nullità dei giudizi di appello, ha cassato le sentenze impugnate e ha rimesso gli atti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per un nuovo esame dei ricorsi riuniti e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art. 110, comma 7
La norma è stata richiamata come fondamento giuridico del disconoscimento della deducibilità dei costi contestati; il motivo di merito della controversia riguarda l'applicazione di tale disposizione ai costi per acquisti da fornitori esteri.
La disposizione introduce il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata nei giudizi relativi al consolidato nazionale; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina modificata dal d.l. 78/2010 alle fattispecie qui esaminate e ha concluso che l'assenza del contraddittorio comporta la nullità degli appelli.
d.l. n. 78/2010, art. 35, comma 1, conv. con modificazioni dalla l. n. 122/2010
art. 35 comma 1 d.l. 78/2010
La modifica normativa ha introdotto o chiarito il regime del litisconsorzio necessario per i periodi interessati; la Corte ha richiamato l'operatività della novella con riferimento ai termini di accertamento pendenti alla data dell'1.1.2011.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59 e Codice di procedura civile, art. 102
art. 59 D.Lgs. 546/1992; art. 102 c.p.c.
Norme processuali richiamate in relazione alle eccezioni di nullità per omessa integrazione del contraddittorio e alla regola del contraddittorio tra le parti necessarie.
Costituzione, art. 111 e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13
art. 111 Cost.; artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati a supporto del principio della ragionevole durata del processo e del diritto a un effettivo contraddittorio; la Corte sottolinea il bilanciamento tra formalità processuali e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi al consolidato nazionale, quando l'accertamento incide sul reddito proprio di ciascun partecipante, sussiste il litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata: entrambe le parti devono essere parte del giudizio per garantire il contraddittorio.
- La mancata presenza in giudizio della parte necessaria (consolidante o consolidata) nei gradi di merito può comportare la nullità degli atti di impugnazione e la cassazione delle sentenze di appello, con rimessione alla CTR per nuovo esame.
- La novella introdotta dal d.l. 78/2010 (conv. l. 122/2010) sul litisconsorzio si applica ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore, erano ancora pendenti i termini di accertamento; occorre quindi verificare le date di notifica degli avvisi rispetto alle efficacia della norma.
- Se il contraddittorio sostanziale si è comunque attuato (ad esempio perché le cause sono state trattate unitariamente e dallo stesso collegio in entrambi i gradi), il giudice può evitare esiti regressivi del processo e decidere nel merito; in mancanza di tale contestualità, invece, prevale l'esigenza di integrare il contraddittorio.
- Prassi consigliata per i contribuenti e per l'Amministrazione: assicurare l'effettiva partecipazione di consolidante e consolidata già in primo grado o, al più tardi, provvedere all'integrazione del contraddittorio prima della decisione di merito per evitare nullità e nuovi processi di merito.
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