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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10165/2021 del 16/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva escluso l'applicabilità dell'IVA sulle prestazioni svolte da Tecninvest in relazione ai contratti di affiliazione con 26 emittenti locali (programmi "Lattemiele" trasmessi "in contemporanea"). L'Ufficio contestava omessa dichiarazione di ricavi derivanti da tali contratti ricondotti alla tipologia delle operazioni permutative, nonché l'omessa fatturazione di operazioni imponibili e costi indeducibili per prestazioni pubblicitarie. In cassazione l'Agenzia denunciava errata applicazione degli artt. 6, 11 e 13 del d.P.R. n. 633/1972 (primo motivo) e, secondariamente, violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 e dell'art. 6 d.lgs. n. 471/1997 in relazione alle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo che i contratti di affiliazione costituiscano operazioni permutative ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 633/1972: le prestazioni rese da Tecninvest sono imponibili ai fini IVA al momento della loro esecuzione, indipendentemente dal momento della controprestazione (la trasmissione "in simultanea" da parte delle emittenti). Perciò la CTR ha erroneamente escluso la tassazione richiedendo una ulteriore prova del nesso sinallagmatico. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale competente in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 11

    «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono state effettuate»

    La Corte ha interpretato l'art. 11 in senso ampio: gli scambi di servizi per servizi (affiliazione e trasmissione) rientrano fra le operazioni permutative e devono essere tassati separatamente, con fatto generatore al momento dell'effettuazione della prestazione.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 6

    Richiamato nel motivo di ricorso per vizio di applicazione: l'art. 6 riguarda il momento di effettuazione dell'operazione; la Corte conferma che il fatto generatore si verifica all'esecuzione della prestazione.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 13

    Richiamato nel motivo di ricorso: norme collegate al regime IVA richiamate dall'Ufficio nel censurare la decisione di merito; la Corte ha valutato l'errata ricollocazione giuridica dell'operazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Richiamata nel secondo motivo in relazione alla regolamentazione del contenzioso e degli oneri difensivi; però la questione sanzionatoria è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 6

    Richiamato in relazione alle sanzioni tributarie contestate; la Corte non si è pronunciata nel merito sulle sanzioni poiché la decisione sulla natura permutativa assorbe la censura.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. U n. 8059/2016; Corte di Giustizia, sent. 31/05/2018, C-660/16 e C-661/16 Kollroß e Wirti)

    La Corte ha richiamato principi secondo cui il fatto generatore IVA è il momento di effettuazione della cessione o prestazione e ha fatto riferimento a precedenti decisionali che supportano l'immediata imponibilità delle prestazioni anche quando la controprestazione avvenga successivamente.

Massime di principio

  • Contratti che prevedono reciprocità di prestazioni di servizi (servizio per servizio) possono essere qualificati come operazioni permutative ai fini IVA ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 633/1972; non occorre che siano identiche le prestazioni, ma che vi sia scambio di utilità e interessi differenziati tra le parti.
  • Il fatto generatore dell'IVA si verifica al momento dell'effettuazione della prestazione di servizi; se la controprestazione avviene successivamente ciò non sospende l'imponibilità della prestazione già eseguita.
  • La qualificazione giuridica (non la mera descrizione contrattuale) decide il trattamento fiscale: il giudice può ricollocare la fattispecie in una diversa figura tributaria rispetto a quella assunta dalle parti, se i fatti lo giustificano.
  • Per contrastare contestazioni dell'Amministrazione l'impresa deve documentare chiaramente natura, scopo e caratteristiche delle prestazioni, dimostrando l'assenza di un'effettiva autonomia di interessi che giustifichi la non imponibilità; viceversa l'Amministrazione può far valere la natura permutativa anche senza prova di un nesso sinallagmatico ulteriormente dimostrato oltre il contenuto dei contratti.
  • La decisione sulle sanzioni può rimanere assorbita da una diversa ricostruzione del debito d'imposta: se la tassazione viene riconosciuta, le questioni sanzionatorie vanno riesaminate alla luce dell'accertamento di imposta.

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