Sentenza del 08/06/2025 n. 15257 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia tributaria riguardava l’avviso con cui il Comune aveva richiesto ad ATER una maggiore IMU per il 2012 su 51.978 alloggi, applicando l’aliquota dello 0,68% agli immobili abitativi e dell’1,06% a quelli commerciali. ATER aveva versato in acconto l’aliquota ordinaria dello 0,38%, sostenendo che, per gli alloggi regolarmente assegnati, non fosse dovuta la quota erariale dell’imposta. Dopo il rigetto dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale del Lazio, ATER propose ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione delle norme IMU e della disciplina sulle detrazioni; erronea attribuzione di valore interpretativo a una nota ministeriale; motivazione carente; violazione delle norme sull’incertezza normativa e sulle sanzioni; omesso esame dell’incertezza interpretativa. La Cassazione formulò una proposta di definizione accelerata e ATER, entro il termine, depositò un’istanza di sospensione del giudizio per aver aderito alla rottamazione quater, ma non la richiesta di decisione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. Il decreto del 1° marzo 2024 dichiarò quindi estinto il giudizio. ATER ne chiese la revocazione, sostenendo che il decreto avesse ignorato l’istanza di sospensione e la definizione agevolata.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso per revocazione, ritenendo che l’omessa menzione dell’istanza di sospensione non fosse un errore di fatto revocatorio: contestava, semmai, la valutazione giuridica degli effetti dell’istanza. Ha inoltre stabilito che, dopo la proposta di definizione accelerata, la sola istanza di sospensione per la rottamazione quater non equivale alla richiesta di decisione del ricorso e non sospende automaticamente il giudizio; l’inerzia entro il termine di quaranta giorni comporta la rinuncia implicita e l’estinzione. L’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c. ha consentito alla Corte di verificare il decreto, ma non ha condotto a revocarlo: il decreto di estinzione è stato ritenuto corretto e il giudizio di cassazione sul merito IMU è stato dichiarato estinto, senza una decisione definitiva sulla debenza dell’IMU o sui cinque motivi di ricorso. Le spese dei giudizi riuniti e del procedimento incidentale sono state compensate, tenuto conto della rottamazione pendente e della peculiarità della controversia. A carico di ATER è stato dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato per il ricorso per revocazione e per il procedimento di opposizione.
Norme richiamate
La mancata dichiarazione del permanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l’istanza di cui al secondo comma, lascia "intendere rinunciato" il ricorso, sicché la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Nel procedimento di definizione accelerata, il ricorrente deve depositare entro quaranta giorni una richiesta che manifesti la volontà di ottenere la decisione del ricorso. Se non lo fa, il silenzio è equiparato dalla legge a una rinuncia tacita; un’istanza con finalità diversa, come quella di sospensione, non la sostituisce.
Art. 391 c.p.c., in particolare terzo comma
La richiesta della parte di fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ. produce "ipso facto" la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione, quale che ne sia il contenuto e, dunque, sia quando contenga, sia quando non contenga una statuizione sulle spese.
La richiesta tempestiva di fissazione dell’udienza non è un’impugnazione soggetta a motivi, ma permette al Collegio di verificare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata e, se non lo è stata, di procedere all’esame del ricorso. Nel caso concreto, il controllo ha confermato la correttezza dell’estinzione.
Art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di Cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali.
La revocazione è ammessa per una svista percettiva evidente e decisiva sui fatti o sui documenti, non per contestare l’interpretazione della legge o la valutazione giuridica degli atti. L’asserita mancata attribuzione di efficacia sospensiva all’istanza di ATER costituiva, secondo la Corte, una questione di diritto e non un errore revocatorio.
Art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
La sospensione collegata alla definizione agevolata presuppone l’intervento del giudice e non deriva automaticamente dal solo deposito della domanda. Inoltre, la disciplina della rottamazione non elimina l’onere distinto, previsto per il procedimento accelerato in Cassazione, di chiedere formalmente la decisione entro il termine stabilito.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della società di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso per revocazione e per il procedimento di opposizione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
La pronuncia dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per i procedimenti indicati, qualora il contributo sia dovuto secondo legge.
Massime di principio
- Quando la Cassazione comunica una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., occorre presentare entro il termine di quaranta giorni la specifica istanza di decisione. Una domanda di sospensione, una memoria o un atto riferito a un diverso procedimento non sono automaticamente equivalenti.
- L’adesione alla rottamazione quater e la richiesta di sospensione non prevalgono, da sole, sulla sequenza processuale prevista per la definizione accelerata in Cassazione: occorre coordinare gli adempimenti della definizione agevolata con quelli richiesti dal codice di procedura civile.
- La revocazione per errore di fatto non serve a correggere una presunta interpretazione sbagliata della legge o degli effetti processuali di un atto. È utilizzabile solo per una svista percettiva manifesta, documentale e decisiva.
- Dopo la comunicazione del decreto di estinzione, la richiesta di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 391 c.p.c. consente al Collegio di controllare la correttezza dell’estinzione; va distinta dal ricorso per revocazione e rispettata nei termini applicabili.
- L’estinzione per mancata richiesta di decisione definisce il processo senza risolvere necessariamente il merito tributario: in questo caso la Corte non ha stabilito se ATER dovesse l’IMU richiesta dal Comune per il 2012.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2025Sentenza del 08/06/2025 n. 15256 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 giu 2025Sentenza del 09/06/2025 n. 15280 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 giu 2025Sentenza del 09/06/2025 n. 15278 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 giu 2025Sentenza del 06/06/2025 n. 15125 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 giu 2025Sentenza del 06/06/2025 n. 15128 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 giu 2025Sentenza del 06/06/2025 n. 15129 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →