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Sentenza

Sentenza del 06/06/2025 n. 15128 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva respinto, perché tardivo, l’appello dell’Ufficio contro la decisione di primo grado. Ha denunciato la violazione dell’art. 327 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, sostenendo che la CTR non aveva considerato la sospensione di nove mesi dei termini d’impugnazione prevista per le controversie definibili. La controversia riguardava un atto impositivo relativo al 2011, con contestazioni di indebita deduzione di costi per operazioni con soggetti residenti in Paesi black list e di omessa contabilizzazione di ricavi; era stata inoltre irrogata una sanzione di 50.000 euro. Tali contestazioni di merito non sono state decise dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la controversia, essendo relativa a un atto impositivo, rientrava tra quelle definibili ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 e che la sospensione di nove mesi del termine d’impugnazione operava automaticamente, indipendentemente dall’intenzione concreta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata. Poiché il termine ordinario per appellare la sentenza di primo grado, depositata il 7 novembre 2018, sarebbe scaduto il 7 maggio 2019, la sospensione lo ha spostato al 7 febbraio 2020; l’appello notificato il 5 febbraio 2020 era dunque tempestivo. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso il merito delle contestazioni fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 1 e 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

    La sospensione di nove mesi si applica ai termini d’impugnazione che scadono nel periodo indicato, quando la controversia è definibile ai sensi della disciplina. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto che essa operasse automaticamente, senza necessità di dimostrare che la parte privata intendesse concretamente aderire alla definizione agevolata.

  • Art. 327 c.p.c.

    La Corte lo applica per individuare il termine lungo per proporre appello, ma ne corregge il calcolo alla luce della sospensione speciale prevista dall’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata per denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali relative alla tempestività dell’appello.

Massime di principio

  • Per le controversie fiscali che rientrano nella definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, la sospensione di nove mesi dei termini d’impugnazione opera automaticamente se il termine scade nel periodo stabilito dalla legge; non occorre che il contribuente abbia manifestato l’intenzione di aderire alla definizione.
  • Nel calcolare la tempestività di un’impugnazione occorre verificare prima l’applicabilità della sospensione speciale e poi rideterminare la scadenza. Nel caso esaminato, la sospensione ha reso tempestivo l’appello notificato prima della nuova scadenza del 7 febbraio 2020.
  • La cassazione con rinvio per un errore nel calcolo del termine d’impugnazione non decide le questioni fiscali di merito: queste restano da esaminare nel nuovo giudizio davanti al giudice di secondo grado.

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