Sentenza del 06/06/2025 n. 15129 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva dichiarato tardivo il suo appello. Ha dedotto la violazione dell’art. 327 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, sostenendo che il giudice regionale non aveva conteggiato la sospensione di nove mesi dei termini d’impugnazione prevista per le controversie definibili. La controversia riguardava un avviso d’accertamento per il 2011, con maggiori IRES per 7.186.081 euro, IRAP per 1.259.254 euro e sanzione di 7.601.044,50 euro, relativo alla deduzione di costi per 25.532.733,26 euro concernenti operazioni con soggetti aventi sede in Paesi black list e all’omessa contabilizzazione di ricavi per 598.470,32 euro dovuti a errori di cambio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, trattandosi di controversia definibile relativa a un atto impositivo, la sospensione automatica di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 si applicava al termine d’appello: il termine, originariamente in scadenza il 7 maggio 2019, scadeva il 7 febbraio 2020. Poiché l’appello era stato notificato il 5 febbraio 2020, era tempestivo; la CTR aveva quindi errato nel dichiararlo tardivo. La Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso il merito dell’accertamento fiscale: la sentenza di primo grado, che lo aveva annullato per mancato invio dell’avviso previsto dall’art. 10, comma 11, TUIR, dovrà essere riesaminata in appello.
Norme richiamate
Art. 6, commi 1 e 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Nel caso di specie, si verte indubbiamente in un'ipotesi di controversia definibile ai sensi dell' art. 6 , comma 1, D.L. n. 119/2018 , conv. dalla L. n. 136/2018 , in quanto oggetto del giudizio è un "atto impositivo". [...] La suddetta disciplina è applicabile al caso di specie, in quanto il termine per proporre appello sarebbe scaduto il 7 maggio 2019 [...] e quindi in un periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018 (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.
La sospensione di nove mesi dei termini d’impugnazione opera per le controversie definibili relative ad atti impositivi quando il termine scade nell’intervallo temporale indicato dalla legge. Nel caso deciso, la sospensione ha spostato la scadenza dell’appello dal 7 maggio 2019 al 7 febbraio 2020, rendendo tempestiva la notifica del 5 febbraio 2020.
Conseguentemente, il nuovo termine per proporre appello, applicandosi la sospensione in questione (e senza la sospensione feriale) era quello del 7 febbraio 2020; essendo stato l'appello notificato il 5 febbraio 2020, il suddetto atto era quindi da ritenere tempestivo.
Il termine lungo per impugnare va calcolato tenendo conto della sospensione speciale applicabile alla definizione agevolata delle liti fiscali; nel caso concreto, l’appello notificato entro la scadenza così rideterminata non poteva essere dichiarato tardivo.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata per denunciare in cassazione l’errore della CTR nell’applicazione delle regole sulla tempestività dell’impugnazione.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un’impugnazione tributaria, occorre controllare se la controversia rientri tra quelle definibili ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 e se il termine scada nel periodo previsto dal comma 11; in tal caso, la sospensione di nove mesi opera automaticamente, indipendentemente dall’effettiva intenzione del contribuente di aderire alla definizione.
- La sospensione speciale prevista per la definizione agevolata si cumula con la sospensione emergenziale Covid-19, ma non con quella feriale, che resta assorbita secondo il principio richiamato dalla Cassazione.
- Il giudice deve ricalcolare il termine d’impugnazione considerando le sospensioni applicabili prima di dichiarare tardivo un gravame. Se la cassazione accoglie il ricorso per un errore sul termine, ciò non decide necessariamente il merito della controversia fiscale: il giudizio può essere rinviato per l’esame dell’appello.
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