Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/06/2025 n. 15280 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso delle tasse erariali e portuali pagate da M. Srl dal 20 agosto al 6 novembre 2009 sulle merci caricate su traghetti diretti in Grecia. La società sosteneva che tali somme non fossero dovute dopo le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.P.R. n. 107/2009. L'Amministrazione aveva opposto la traslazione dell'onere sui clienti, richiamando l'art. 19 del D.L. n. 688/1982. In cassazione le Agenzie hanno contestato: l'inapplicabilità di tale disposizione e l'asserita irrilevanza della traslazione; la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva verso l'Autorità Portuale; il riconoscimento d'ufficio della rivalutazione monetaria, non richiesta in appello dalla società.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché le Agenzie non avevano indicato quale concreto risultato favorevole sarebbe derivato dall'applicazione dell'art. 19 anziché dell'art. 29 della L. n. 428/1990, e ha comunque ritenuto infondata la censura nel merito: le tasse in questione rilevano per il diritto UE e l'Amministrazione deve provare l'eventuale arricchimento ingiustificato, che non consegue automaticamente alla traslazione del tributo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la domanda di manleva riguarda i rapporti interni tra Amministrazione e Autorità Portuale, estranei alla giurisdizione tributaria. Il terzo motivo è stato accolto: la CTR aveva pronunciato ultrapetita riconoscendo la rivalutazione monetaria, non richiesta dalla società in appello; l'indebito dà luogo a un debito di valuta e il maggior danno da svalutazione richiede domanda e prova. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuta la rivalutazione monetaria. Il rimborso e gli interessi restano fermi. Spese di merito e di legittimità integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 29, commi 2, 3 e 4, L. n. 428/1990

    Il diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell'Unione, nell'interpretazione loro data dalla Corte.

    Per i tributi riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto UE opera il regime di rimborso previsto dall'art. 29. La traslazione dell'onere non basta, da sola, a negare il rimborso: l'Amministrazione deve dimostrare l'arricchimento ingiustificato. L'obbligo di comunicare la domanda all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi opera quando la spesa abbia concorso a formare il reddito d'impresa.

  • Art. 19 D.L. n. 688/1982, convertito dalla L. n. 873/1982

    L'art. 29 comma 3 L. n. 482/1990, invece, prevede, nella versione applicabile ratione temporis, che «L'articolo 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario».

    La disposizione nazionale è applicabile ai tributi che non rilevano per l'ordinamento UE. Nel caso deciso, le tasse portuali erano invece connesse alla disciplina unionale dei trasporti marittimi, sicché non era decisivo invocare l'art. 19 per opporsi al rimborso.

  • Art. 2, comma 3, D.P.R. n. 107/2009

    Quindi, il D.P.R. n. 107/2009 «rileva» sul piano dell'ordinamento comunitario (v. art. 29, comma 3, cit.) e provvede, con la modifica introdotta all'art. 2 comma 3 cit. che parifica porti nazionali e porti comunitari, ad eliminare una distinzione non conforme ai principi unionali.

    L'estensione delle esenzioni alle merci trasportate nei collegamenti tra porti comunitari attua la parità di trattamento richiesta dai principi UE; i tributi interessati hanno quindi rilevanza unionale.

  • Art. 4, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea

    Viene in evidenza il principio di effettività che rinviene il suo fondamento nell'art. 4, paragrafo 3, Trattato UE, in base al quale le norme interne non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario, e impone la leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati Membri per assicurare l'adempimento degli obblighi posti dalle norme comunitarie.

    Le regole processuali e probatorie nazionali non possono ostacolare in modo impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto UE.

  • Art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte ha esaminato la censura relativa alla domanda di manleva, ma l'ha dichiarata inammissibile perché tale domanda esula dalla giurisdizione tributaria e attiene a un rapporto distinto dalla pretesa fiscale.

  • Art. 112 c.p.c.

    La CTR è andata, quindi, ultrapetita, non rilevando i principi citati dalla controricorrente e dal PG sul rilievo officioso della rivalutazione in materia di obbligazioni risarcitorie e di debito di valore perché si tratta di obbligazione di valuta.

    Il giudice non può riconoscere una rivalutazione monetaria non richiesta con impugnazione dalla parte interessata, se ciò comporta una pronuncia oltre i limiti della domanda devoluta.

  • Art. 1224, commi 1 e 2, c.c.

    Nell'azione di ripetizione dell'indebito trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo ex art. 1224 cod. civ., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di restituzione, costituente nella indicata ipotesi condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria) nonché il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria ma solo per la parte eccedente rispetto a quella risarcita con gli interessi legali.

    Il rimborso dell'indebito è un debito di valuta: spettano gli interessi legali secondo i presupposti indicati, mentre il maggior danno da svalutazione non è automatico e richiede specifica domanda e prova.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Conclusivamente, accolto il terzo motivo e rigettati gli altri, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, potendosi decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando non dovuta la rivalutazione monetaria.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • Art. 385 c.p.c.

    La disposizione è richiamata per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione; nel caso concreto le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

    La reciproca soccombenza non deriva dal solo accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo; la compensazione delle spese è possibile nei casi e alle condizioni previste dalla norma.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione e art. 6, paragrafo 1, CEDU

    i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU, impongono, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato.

    Quando il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato, il giudice può definirlo senza integrare preventivamente il contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non raggiunti dalla notifica, se tale attività non può incidere sull'esito.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Le disposizioni sono richiamate quali parametri dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per nullità processuale; la Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e accolto il terzo.

Massime di principio

  • Per il rimborso di tributi collegati a una disciplina UE, occorre individuare il regime applicabile in base alla rilevanza unionale del tributo; la disciplina nazionale residuale opera per i tributi che non rilevano per l'ordinamento UE.
  • La prova che il contribuente abbia trasferito il costo del tributo su clienti o terzi non dimostra automaticamente un arricchimento ingiustificato e non basta, da sola, a escludere il rimborso. L'Amministrazione deve provare l'effettiva misura dell'eventuale arricchimento, considerando le circostanze economiche pertinenti.
  • Nel ricorso per cassazione non basta denunciare un errore di diritto: il ricorrente deve indicare quale risultato concreto e favorevole otterrebbe dall'accoglimento e descrivere adeguatamente i fatti rilevanti.
  • Una domanda di manleva contro il soggetto che riceve successivamente il gettito riguarda i rapporti interni tra enti e non la pretesa tributaria verso il contribuente; non è quindi materia della giurisdizione tributaria.
  • Il rimborso di un indebito tributario è un'obbligazione di valuta: la rivalutazione monetaria non matura automaticamente e il maggior danno deve essere richiesto e provato. Inoltre, il giudice non può riconoscerla se la statuizione di primo grado non è stata impugnata sul punto.
  • In presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità o di infondatezza, esigenze di economia processuale e ragionevole durata possono giustificare la decisione senza preventiva integrazione del contraddittorio, se questa non potrebbe incidere sull'esito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.