Sentenza del 09/06/2025 n. 15278 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle tasse erariali e portuali versate dal 20 agosto al 6 novembre 2009 sulle merci caricate su traghetti diretti in Grecia, divenute non dovute in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 2 del D.P.R. n. 107/2009. L’Agenzia delle dogane aveva negato il rimborso invocando l’art. 19 del D.L. n. 688/1982 e sostenendo che l’onere fosse stato trasferito a terzi. La CTP di Ancona aveva accolto il ricorso; la CTR delle Marche aveva confermato il diritto al rimborso, con interessi e rivalutazione, ritenendo applicabile la disciplina dei tributi rilevanti per il diritto UE e dichiarando nuova la domanda di manleva verso l’Autorità portuale. In cassazione le Agenzie hanno contestato: l’individuazione della disciplina applicabile e il rilievo della traslazione dell’imposta; l’inammissibilità della domanda di manleva; il riconoscimento della rivalutazione monetaria, non richiesta in appello dalla società.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo e ha accolto il terzo. Quanto al rimborso, ha rilevato che le Agenzie non avevano indicato quale concreto vantaggio sarebbe derivato dall’applicazione dell’art. 19 anziché dell’art. 29 della L. n. 428/1990; ha inoltre ritenuto che le tasse portuali in questione rilevassero per l’ordinamento UE e che la traslazione dell’imposta, da sola, non dimostrasse un arricchimento senza causa: tale fatto impeditivo deve essere provato dall’Amministrazione e valutato concretamente. La censura sulla manleva è stata dichiarata inammissibile perché riguarda i rapporti interni tra Agenzia e Autorità portuale, estranei alla giurisdizione tributaria. È invece stata riconosciuta ultrapetizione: la società non aveva impugnato il mancato riconoscimento della rivalutazione deciso dalla CTP, e il credito restitutorio è un debito di valuta, per il quale la rivalutazione non spetta automaticamente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato non dovuta la rivalutazione monetaria. Restano il rimborso e gli interessi; spese di merito e di cassazione integralmente compensate. Decisione della Cassazione dell’11 febbraio 2025, depositata il 9 giugno 2025.
Norme richiamate
Art. 29, commi 2, 3 e 4, L. n. 428/1990
Il D.P.R. n. 107/2009 "rileva" sul piano dell'ordinamento comunitario (v. art. 29, comma 3, cit.) e provvede, con la modifica introdotta all'art. 2 comma 3 cit. che parifica porti nazionali e porti comunitari, ad eliminare una distinzione non conforme ai principi unionali.
La disciplina di rimborso dell’art. 29 si applica ai tributi rilevanti per il diritto UE; la modifica del 2009, estendendo l’esenzione ai collegamenti tra porti comunitari, elimina una distinzione incompatibile con i principi unionali. La comunicazione della domanda all’Agenzia delle entrate, prevista dal comma 4 a pena d’inammissibilità, opera quando la spesa abbia concorso a formare il reddito d’impresa.
Art. 19 D.L. n. 688/1982, convertito dalla L. n. 873/1982
Va peraltro osservato che, a seguito degli interventi della Corte costituzionale (con sentenza n. 114 del 21 aprile 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 19 cit. nella parte in cui dispone che la prova ivi prevista possa essere data solo documentalmente, e con la sentenza 9 luglio 2002 n.332, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma dello stesso art. 19 nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti), "le due norme hanno ormai un contenuto analogo", come riconoscono le stesse Agenzie.
Dopo gli interventi della Corte costituzionale, l’art. 19 non impone più che la prova della mancata traslazione sia soltanto documentale né pone a carico del contribuente l’onere di provare la mancata traslazione. Nel caso concreto, le Agenzie non hanno spiegato quale effetto favorevole deriverebbe dall’applicazione di questa norma anziché dell’art. 29.
Art. 4, paragrafo 3, Trattato sull’Unione europea
Viene in evidenza il principio di effettività che rinviene il suo fondamento nell'art. 4, paragrafo 3, Trattato UE, in base al quale le norme interne non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario, e impone la leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati Membri per assicurare l'adempimento degli obblighi posti dalle norme comunitarie.
Le regole nazionali sul rimborso devono consentire l’effettivo esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE e non possono renderlo impossibile o eccessivamente difficile.
La Corte non ha deciso nel merito la censura basata sul divieto di domande nuove in appello: ha dichiarato inammissibile il motivo perché la domanda di manleva attiene a un rapporto diverso da quello tributario e non rientra nella giurisdizione tributaria.
La CTR è andata, quindi, ultrapetita, non rilevando i principi citati dalla controricorrente e dal PG sul rilievo officioso della rivalutazione in materia di obbligazioni risarcitorie e di debito di valore perché si tratta di obbligazione di valuta.
Il giudice non può attribuire la rivalutazione monetaria se il relativo capo della decisione di primo grado non è stato impugnato e la parte non l’ha richiesta nei limiti processuali pertinenti.
Nell'azione di ripetizione dell'indebito trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo ex art. 1224 cod. civ., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di restituzione, costituente nella indicata ipotesi condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria) nonché il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria ma solo per la parte eccedente rispetto a quella risarcita con gli interessi legali.
Nel rimborso di un indebito si restituisce la somma nominale e spettano gli interessi moratori; l’eventuale maggior danno da svalutazione richiede una domanda e la prova del danno ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le Agenzie hanno proposto motivi di cassazione per violazione di legge e vizi processuali; il motivo di cui al n. 3 è stato dichiarato inammissibile e quello relativo all’ultrapetizione, ai sensi del n. 4, è stato accolto.
Conclusivamente, accolto il terzo motivo e rigettati gli altri, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, potendosi decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando non dovuta la rivalutazione monetaria.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito dopo la cassazione, come avvenuto limitatamente alla rivalutazione.
Art. 385 c.p.c. e art. 92, comma 2, c.p.c.
In questo caso, tenuto conto della relativa novità delle questioni, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese relative al giudizio di merito nonché delle spese del presente giudizio di legittimità.
La relativa novità delle questioni ha giustificato la compensazione integrale delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Quindi, il D.P.R. n. 107/2009 "rileva" sul piano dell'ordinamento comunitario (v. art. 29, comma 3, cit.) e provvede, con la modifica introdotta all'art. 2 comma 3 cit. che parifica porti nazionali e porti comunitari, ad eliminare una distinzione non conforme ai principi unionali.
La norma ha esteso l’esenzione relativa alle merci trasportate su traghetti anche ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, eliminando una differenziazione ritenuta non conforme ai principi UE.
Art. 1, comma 119, L. n. 244/2007 e art. 36 D.P.R. n. 1340/1966
La domanda di manleva non è espressione del potere impositivo e attiene ad un rapporto diverso da quello relativo alla pretesa tributaria.
Le procedure di riscossione richiamate dal D.P.R. n. 107/2009 regolano la riscossione delle tasse portuali; il successivo riversamento delle somme all’Autorità portuale riguarda i rapporti interni tra quest’ultima e l’Amministrazione e non la pretesa tributaria verso il contribuente.
Art. 111, comma 2, Cost. e art. 6, paragrafo 1, CEDU
Quindi, si può evitare di sanare il difettoso contraddittorio, con riguardo all'Autorità portuale, rimasta estranea al presente giudizio di legittimità, poiché i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU, impongono, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato.
Se il ricorso è evidentemente inammissibile o prima facie infondato, il giudice può definirlo senza integrare previamente il contraddittorio verso un litisconsorte necessario, quando tale attività sarebbe ininfluente sull’esito.
Massime di principio
- Per i tributi riscossi in violazione del diritto UE, il diritto al rimborso è il corollario dei diritti riconosciuti dall’ordinamento europeo; le regole nazionali non possono ostacolarne in modo sproporzionato l’esercizio.
- La prova che il tributo sia stato trasferito sui clienti non basta, da sola, a negare il rimborso. L’Amministrazione deve provare concretamente l’arricchimento senza causa, valutando le circostanze economiche rilevanti: la traslazione può avere inciso anche sui volumi di vendita o aver causato altri danni al contribuente.
- Chi ricorre in cassazione per un errore di diritto deve indicare quale risultato pratico favorevole otterrebbe dall’accoglimento e fornire gli elementi fattuali necessari a valutare la censura; altrimenti il motivo può essere inammissibile.
- La domanda di manleva verso un soggetto che riceve successivamente il gettito riguarda i rapporti interni tra enti e non la pretesa tributaria verso il contribuente; non può essere trattata come domanda rientrante nella giurisdizione tributaria.
- La rivalutazione monetaria di un credito restitutorio non è automatica: il rimborso è un debito di valuta, spettano gli interessi secondo le regole applicabili e il maggior danno da svalutazione deve essere specificamente richiesto e provato. Inoltre, il giudice d’appello non può riconoscere un capo non impugnato.
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