Sentenza del 06/06/2025 n. 15125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento notificato il 19 dicembre 2012 per l’anno d’imposta 2007 aveva recuperato, tra l’altro, a tassazione costi di nolo e trasporto per 7.394.200 euro relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ritenendo non provato l’effettivo interesse economico. Aveva inoltre accertato una sopravvenienza attiva di 1.000.000 euro e deduzioni non di competenza per 1.969.385,74 euro, oltre a irrogare una sanzione di 50.000 euro per omessa indicazione separata dei costi. La CTP di Palermo aveva accolto parzialmente il ricorso della società; la CTR Sicilia aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione degli artt. 110, commi 10 e 11, TUIR, 37-bis del D.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., contestando che la dichiarazione del broker fosse sufficiente a dimostrare l’interesse economico delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia: la CTR aveva accertato, sulla base della documentazione contabile, bancaria e doganale, la concreta esecuzione dei trasporti e aveva ritenuto provato l’interesse economico della società, anche in ragione dell’intervento di broker professionali per individuare la controparte più adatta alle esigenze di trasporto. Tale valutazione è di merito e non può essere riesaminata in cassazione mediante una censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla Curatela le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 22.000 euro per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Per effetto delle suddette disposizioni il legislatore ha previsto in via alternativa una duplice esimente per sottrarsi al regime d'indeducibilità stabilito in via di regola generale dalla norma, concernente o la rispondenza delle operazioni effettivamente realizzate ad un effettivo interesse economico dell'imprenditore, ovvero lo svolgimento, prevalente da parte della società estera, di una "attività commerciale effettiva".
I costi relativi a operazioni con imprese residenti in territori a fiscalità privilegiata sono in linea generale indeducibili, ma il contribuente può superare tale regola dimostrando, alternativamente, che l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva oppure che l’operazione risponde a un effettivo interesse economico ed è stata concretamente eseguita. L’interesse economico va valutato considerando le circostanze complessive dell’operazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure dell'Agenzia delle Entrate mirano, nella fattispecie in esame, ad una rivalutazione delle questioni di merito sollevate dalle parti e a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentite con il rimedio di cui all' art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non consente di chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. La Corte può controllare la correttezza giuridica della decisione e la coerenza della motivazione, ma non sostituire il proprio apprezzamento delle risultanze istruttorie a quello del giudice di merito.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per dedurre costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve provare una delle due esimenti previste dalla disciplina applicabile: l’effettiva attività commerciale prevalente dell’impresa estera oppure l’effettivo interesse economico dell’operazione, oltre alla sua concreta esecuzione.
- L’interesse economico non si dimostra soltanto con una formula o una dichiarazione: va valutato alla luce delle caratteristiche complessive dell’operazione e delle esigenze imprenditoriali concrete. La scelta di un fornitore estero può risultare giustificata, ad esempio, se la sua individuazione è avvenuta tramite operatori professionali per soddisfare specifiche esigenze commerciali.
- La prova della concreta esecuzione può fondarsi su documenti contabili, bancari e doganali; il giudice di merito valuta l’idoneità complessiva delle prove e non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento non ritenuto decisivo.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o dei fatti presentando come violazione di legge una contestazione che mira, in sostanza, a rimettere in discussione l’accertamento di merito.
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