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Sentenza

Sentenza del 08/06/2025 n. 15256 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.V. ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 1219/2019, depositata il 18 settembre 2019, che aveva confermato l’inammissibilità del ricorso contro l’estratto di ruolo dell’11 aprile 2017, contenente l’elenco di cartelle esattoriali non pagate. Con quattro motivi denunciava: l’errata applicazione delle regole sulla rappresentanza e difesa dell’agente della riscossione; la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’atto fosse impugnabile anche per far valere prescrizione e decadenza sopravvenute alla notifica delle cartelle; l’omessa pronuncia sui motivi d’appello; e l’illegittima condanna alle spese, contestando la difesa della società di riscossione affidata ad avvocati del libero foro. Dopo la proposta di definizione accelerata del ricorso, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater) e ha rinunciato espressamente al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato né deciso nel merito i quattro motivi di ricorso: ha dichiarato estinto il giudizio in seguito alla rinuncia espressa del ricorrente, presentata con procura speciale. Ha precisato che la rinuncia nel giudizio di cassazione è un atto unilaterale che produce l’estinzione senza necessità di accettazione della controparte; l’accettazione rileva soltanto ai fini delle spese. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, poiché l’estinzione deriva dalla sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dal ricorrente. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché l’inammissibilità sopravvenuta non attiva tale meccanismo sanzionatorio. La sentenza impugnata non è stata cassata e i motivi sono rimasti senza decisione.

Norme richiamate

  • Art. 380-bis cod. proc. civ.

    Ne consegue che una istanza tardiva o di contenuto diverso dalla richiesta di decisione ovvero un'istanza non corredata da nuova procura o accompagnata dalla stessa procura originaria impongono alla Suprema Corte di fissare l'adunanza ai sensi dell'articolo 380-bis e nettamente escludono che il giudizio di cassazione possa definirsi con il decreto di estinzione.

    La proposta di definizione accelerata non costituisce una decisione sul ricorso. Se il ricorrente non resta del tutto inerte, ma deposita un’istanza diversa dalla richiesta di decisione, il giudizio non può essere chiuso con decreto presidenziale di estinzione e deve essere rimesso alla Corte; qui, la successiva rinuncia espressa è stata valutata dal Collegio.

  • Artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

    In conclusione, trattandosi di atto unilaterale recettizio (non in senso stretto), esso produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.

    La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione delle controparti per estinguere il processo. La comunicazione agli avvocati delle parti è sufficiente; l’eventuale accettazione incide soltanto sulla regolazione delle spese.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall' art. 13 , comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 , in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta".

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’inammissibilità è sopravvenuta, anziché originaria; la Corte applica tale distinzione anche alla definizione del giudizio intervenuta dopo la rinuncia.

Massime di principio

  • La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. è un’opinione non decisoria: non equivale a una pronuncia sul merito del ricorso.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata, estingue il giudizio senza che la controparte debba accettarla. L’accettazione rileva solo per la decisione sulle spese.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza d’interesse, il giudice può compensare integralmente le spese; in questo caso la Corte lo ha fatto.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per l’esito negativo dell’impugnazione non è dovuto se l’inammissibilità è sopravvenuta. La Corte non ha invece stabilito alcun principio sul merito dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, perché non ha esaminato i motivi di ricorso.

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