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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36569/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per ottenere da una socia assegnataria il pagamento di un conguaglio relativo ai maggiori oneri di espropriazione sostenuti dal Comune per l'acquisizione delle aree destinate a un piano di edilizia economica e popolare e poi concesse a una cooperativa edilizia. L'opponente sosteneva di non essere legittimata passivamente, richiamando la natura di responsabilità limitata della cooperativa, il fatto che l'obbligazione fosse stata assunta dalla società e non dai soci, nonché la limitazione di responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 35 l. n. 865/1971 e degli artt. 2519 e 2495 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto dovuto il conguaglio in capo all'assegnataria pur non proprietaria piena dell'alloggio e senza considerare i limiti di responsabilità dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità: in materia di edilizia residenziale pubblica, l'art. 35 l. n. 865/1971 impone il principio del perfetto pareggio economico, sicché il Comune deve recuperare dagli assegnatari o loro aventi causa tutti i costi di acquisto delle aree, compresi quelli derivanti dai giudizi per la determinazione dell'indennità di esproprio. La norma è inderogabile e integra automaticamente la convenzione anche se questa non prevede espressamente il conguaglio; pertanto la censura, che non si confrontava con il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. e non indicava ragioni per discostarsi dai precedenti conformi, è stata dichiarata inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore del Comune, con ulteriore atto conseguente ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 35 l. n. 865/1971

    nelle convenzioni per i piani di edilizia economica e popolare deve essere assicurata la copertura di tutti i costi di acquisizione delle aree, secondo il principio del perfetto pareggio economico; il costo comprende anche le spese connesse ai giudizi sulla determinazione dell'indennità di esproprio e può essere recuperato pro quota dagli assegnatari

  • art. 2519 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la limitazione di responsabilità dei soci della cooperativa, ma la censura non è stata accolta

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che, dopo l'estinzione della società, il socio non può essere gravato da un sacrificio economico maggiore di quello precedente all'estinzione; la Corte non ha accolto tale tesi

  • art. 1339 c.c.

    la norma imperativa che impone il conguaglio integra automaticamente la convenzione anche se la clausola manchi

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    la difformità della clausola negoziale dalla norma imperativa comporta la nullità della clausola, ma non dell'intero contratto, quando la clausola può essere sostituita di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale della censura di violazione di legge proposta nel ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la censura è inammissibile quando non indica le ragioni per cui la Corte dovrebbe discostarsi da una decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito di trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In materia di edilizia economica e popolare, il principio del perfetto pareggio economico impone che tutti i costi di acquisizione delle aree, compresi quelli derivanti dal contenzioso sull'indennità di esproprio, siano recuperati dagli assegnatari o dai loro aventi causa.
  • L'art. 35 l. n. 865/1971 ha natura inderogabile e integra automaticamente il contenuto della convenzione ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., con sostituzione di diritto delle clausole mancanti o difformi.
  • La responsabilità o la posizione soggettiva dell'assegnatario non dipende esclusivamente dal testo della convenzione, quando una norma imperativa imponga il conguaglio a copertura dei costi sostenuti dall'ente pubblico.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. e non spiega per quali ragioni la Corte dovrebbe discostarsi da un orientamento di legittimità consolidato.

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