Cassazione Civile, Ordinanza n. 18804/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso della società conduttrice, confermando la decisione di merito che aveva convalidato lo sfratto, dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e condannato la conduttrice al pagamento dei canoni. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale avente a oggetto un immobile sito in Vernate (MI). I locatori intimavano sfratto per morosità alla società conduttrice, deducendo il mancato pagamento dei canoni dal gennaio 2018. La conduttrice proponeva opposizione allo sfratto e, separatamente, agiva per ottenere la riduzione dei canoni in ragione di asseriti numerosi vizi dell'immobile che lo avrebbero reso inidoneo all'uso convenuto. Riunite le cause, il tribunale rigettava l'opposizione, confermava il rilascio, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento e condannava la conduttrice al pagamento dei canoni. In appello la società deduceva, tra l'altro: 1) nullità della sentenza di primo grado per divergenza tra dispositivo letto in udienza e dispositivo depositato, per l'aggiunta della declaratoria di risoluzione; 2) ineseguibilità della sentenza per mancanza di una specifica condanna al rilascio, essendosi il primo giudice limitato a confermare l'ordinanza di rilascio; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle preclusioni processuali, per avere la locatrice ampliato la domanda di pagamento dei canoni con riferimento anche a quelli maturati dopo l'intimazione; 4) ultrapetizione, perché la risoluzione sarebbe stata dichiarata in base alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. senza una specifica domanda formulata in tali termini. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto insussistente il dedotto contrasto tra i dispositivi e comunque non decisivo il vizio lamentato; ha affermato che la conferma dell'ordinanza di rilascio implica la condanna al rilascio; ha escluso che vi fosse stata una contestazione tempestiva e specifica dell'estensione quantitativa della domanda sui canoni, con conseguente preclusione della censura; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la clausola risolutiva era stata già invocata sin dall'intimazione di sfratto e la diversa ricostruzione della ricorrente non confrontava l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta nullità della sentenza per divergenza tra dispositivo letto in udienza e sentenza depositata.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta nullità della sentenza.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla divergenza tra dispositivi; la Corte non accoglie la censura.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, in relazione al procedimento di sfratto.
La Corte evidenzia che l'ordinanza di rilascio ha natura sommaria e anticipatoria della domanda di risoluzione nel procedimento di convalida di sfratto.
Invocato nel secondo motivo; la Corte esclude la fondatezza della censura sulla mancanza di una specifica condanna al rilascio.
Richiamato nei motivi terzo e quarto per dedotta corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude ultrapetizione e inammissibilità delle censure.
Invocato nel terzo motivo per contestare l'asserita tardività o irritualità dell'ampliamento della domanda sui canoni.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla memoria integrativa e alla cristallizzazione delle domande.
Richiamato dalla Corte per osservare che l'estensione ai canoni maturati nel corso del giudizio poteva trovare fondamento nella disciplina dello sfratto.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte osserva che la clausola risolutiva espressa era già stata invocata dalla locatrice sin dall'intimazione di sfratto.
Richiamato nel quarto motivo come termine di confronto nella ricostruzione della causa petendi proposta dalla ricorrente.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata su un punto, confermandone però il dispositivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte segnala un profilo di inammissibilità della censura per difetto di specifica indicazione degli atti rilevanti.
Richiamato il principio secondo cui la parte che ha dato causa alla nullità non può rilevarla oltre i limiti del potere officioso del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. ha natura sommaria e anticipatoria dell'accertamento sulla fondatezza della domanda di risoluzione; la sua conferma all'esito del giudizio di opposizione implica la condanna al rilascio, anche se formulata in modo irrituale o improprio.
- La dedotta nullità della sentenza di primo grado per divergenza tra dispositivo letto in udienza e dispositivo depositato è inammissibile se, anche ove esistente, non avrebbe potuto determinare la rimessione al primo giudice e il giudice d'appello ha comunque deciso nel merito tutte le questioni controverse.
- La censura per ultrapetizione o violazione delle preclusioni processuali richiede una specifica e tempestiva contestazione della parte interessata; se la parte accetta il contraddittorio sul punto o non deduce la nullità entro il limite del potere officioso del giudice, la doglianza non è più proponibile in cassazione.
- La domanda di risoluzione del contratto non è viziata da ultrapetizione quando la clausola risolutiva espressa sia stata già richiamata sin dall'atto introduttivo o dall'intimazione di sfratto, anche se in corso di causa la parte ne sviluppa ulteriormente il fondamento normativo.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo deve confrontarsi con l'accertamento di fatto e di diritto compiuto dal giudice di merito: la censura è inammissibile se presuppone una ricostruzione dei fatti non corrispondente a quella esplicitamente accertata nella sentenza impugnata.
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