Cassazione Penale, Sentenza n. 9962/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugna l'ordinanza di rigetto del riesame chiedendo la cassazione per violazione e erronea applicazione degli artt. 270-bis, 125 e 309 c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della condotta di reato e dei gravi indizi di colpevolezza. Si censurano la qualificazione come propaganda/indottrinamento di post e dichiarazioni sui social (compreso un "atto di obbedienza/giuramento" allo Stato islamico), affermazioni personali del ricorrente (di essere "terrorista" e di non voler tornare in Egitto), una frase minacciosa contro la Presidente del Consiglio e invii di denaro all'estero. Si contesta inoltre l'insussistenza delle esigenze cautelari (mancata attualità degli atti d'indagine, esiguità degli invii di denaro, assenza di riscontri estrinseci e di attività concreta dopo dichiarazioni, risultati non utili delle intercettazioni e dei sequestri informatici) e si sostiene che i fatti siano riconducibili a manifestazioni del pensiero o ad apologia, non a condotte previste dall'art. 270-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari sia limitato al controllo delle ragioni giuridiche e della eventuale manifesta illogicità della motivazione, non alla riconsiderazione del merito probatorio. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia risposto puntualmente alle censure, motivando la consistenza degli indizi (anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali circa l'art. 270-bis sulla partecipazione tramite indottrinamento/proselitismo/propaganda) e le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (provvedimento finale indica Euro 3.000,00) e disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Rilevata la possibilità di desumere la partecipazione ad organizzazioni terroristiche anche da condotte di sistematico indottrinamento, proselitismo e propaganda tramite contatti operativi, social media e detenzione/condivisione di materiale "jihadista"
Richiamato nel capo di imputazione insieme all'art. 270-bis; non è fornita nel testo una citazione testuale, ma l'articolo è indicato come titolo del reato concorrente
"Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"
La Corte richiama la presunzione legale che giustifica la custodia cautelare per reati di terrorismo, precisando che il Tribunale ha motivato adeguatamente perché misure meno afflittive non sarebbero idonee a prevenire il pericolo di reiterazione
Richiamato in relazione al concetto di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte precisa che la loro insussistenza è sindacabile in cassazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione
Articoli richiamati dal ricorrente nelle censure (probabilmente relativi a competenze e termini procedurali/atti), senza che la Corte abbia accolto l'eccezione come idonea a travolgere la motivazione del giudice di merito
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e per l'eventuale condanna al pagamento a favore della parte resistente o della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Previsione richiamata per l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà dell'indagato
Richiamati nella motivazione giurisprudenziale: ricordano l'obbligo di specificità e di confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi contro provvedimenti cautelari, sindaca solo la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità nella motivazione; non può rivedere liberamente la valutazione di merito sui fatti e sulle fonti di prova.
- Quando è contestata l'esistenza di "gravi indizi" per reati di terrorismo (art. 270-bis), è necessario segnalare violazioni di norme o palesi incoerenze logiche nella motivazione: mere alternative interpretative dei fatti non bastano a rendere il ricorso ammissibile.
- La presunzione di applicabilità della custodia cautelare per reati terroristici (art. 275, comma 3, c.p.p.) richiede che il ricorrente produca elementi concreti per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari; l'argomentazione generica sull'assenza di attualità degli elementi è spesso insufficiente.
- Post sui social, condivisione o detenzione di materiale «jihadista», invii di denaro e conversazioni intercettate possono costituire insieme un quadro indiziario valutabile come proselitismo/propaganda se il giudice di merito ne dimostra la sistematicità e la rilevanza; singoli elementi isolati hanno meno peso.
- Per essere ricevibile in Cassazione, il ricorso deve confrontarsi punto per punto con le ragioni esposte dal giudice di merito: riproporre pedissequamente le stesse censure del grado precedente senza confutare le risposte del giudice conduce all'inammissibilità.
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