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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38490/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società anche per il periodo anteriore alla formale assunzione, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non sufficiente la prova testimoniale a dimostrare la subordinazione. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2094 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione delle prove e che la tardiva costituzione della società dovesse valere come mancata contestazione delle allegazioni di parte attrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la doglianza ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti; nel caso concreto, invece, il giudice di merito aveva correttamente posto a carico del lavoratore la prova della subordinazione. La censura, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità. È stata ritenuta irrilevante la tardiva costituzione della società ai fini di una presunta ammissione dei fatti allegati dal ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese per la tardività della notifica del controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non consente di censurare la valutazione delle prove o di ottenere una nuova lettura del fatto.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione costituisce il fatto costitutivo del rapporto di lavoro che il lavoratore deve provare, anche per il periodo anteriore alla formale assunzione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    È inammissibile il ricorso che, pur formalmente prospettando violazione di legge, mancanza di motivazione o omesso esame, miri in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti storici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia contestato l'erroneo riparto dell'onere della prova, non quando si contesti la valutazione compiuta dal giudice sulle prove acquisite.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Nel giudizio volto all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi costitutivi della subordinazione anche per il periodo anteriore alla formalizzazione del contratto.
  • La tardiva costituzione del convenuto comporta le preclusioni processuali previste, ma non equivale di per sé ad ammissione dei fatti allegati dall'attore né ne determina automaticamente la prova.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c., miri sostanzialmente a una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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