Cassazione Civile, Ordinanza n. 13749/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una cartella di pagamento per crediti contributivi relativi all'anno 2007, di importo pari a euro 3.402. Il giudice di merito ha ritenuto valida la notifica della cartella, eseguita tramite le forme degli artt. 139 e 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa non ritirata per compiuta giacenza, e ha dichiarato tardiva l'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata considerazione dell'incompletezza della documentazione prodotta da Equitalia ai fini della prova della notifica; (2) vizio di motivazione sulla notifica e ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse deciso sul merito nonostante l'eccezione di difetto di legittimazione della Cassa quanto al procedimento notificatorio; (3) violazione di legge per avere applicato una norma ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, trascurando la retroattività della pronuncia e sostenendo che non potesse dichiararsi la decadenza dell'opposizione. In Cassazione è stato inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato direttamente alla Cassa e non al difensore domiciliatario, vizio comunque sanato dalla costituzione della resistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che la notifica del ricorso alla parte anziché al procuratore non integra inesistenza ma nullità sanabile, e che nella specie il vizio era stato comunque sanato. Nel merito dell'ammissibilità, ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la sentenza impugnata, erano confusi, non specificavano adeguatamente i vizi denunciati e mescolavano profili tra loro incompatibili. Quanto alla contestazione della notifica della cartella, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito: la produzione della copia dell'avviso di ricevimento vale in mancanza di uno specifico disconoscimento di conformità, e incombeva sul destinatario la prova che il plico non contenesse la cartella o che il contenuto fosse diverso. Sul terzo motivo ha escluso la fondatezza della censura, richiamando il principio per cui l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale incontra il limite delle decadenze già maturate; inoltre ha rilevato che, nel caso concreto, la notifica era stata eseguita con le formalità dell'art. 140 c.p.c. nel testo vigente all'epoca e con invio dell'avviso informativo, sicché la cartella doveva ritenersi validamente notificata e l'opposizione tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione alla parte anziché al difensore è sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte destinataria.
La costituzione del destinatario del ricorso sana la nullità della notifica nel giudizio di legittimità.
Richiamato come una delle modalità seguite per la notificazione della cartella, insieme al deposito e alla raccomandata informativa.
Nel testo all'epoca vigente, la notifica al destinatario irreperibile relativo richiede il rispetto delle formalità previste e l'invio dell'avviso informativo.
La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto; chi sostiene che il plico non contenesse la cartella o contenesse un atto diverso deve provarlo.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Corte cost. n. 258 del 2012
La sentenza costituzionale invocata non consente di travolgere decadenze già maturate, poiché la retroattività incontra il limite delle situazioni consolidate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano specificamente con la ratio della sentenza impugnata e contengono una commistione indistinta di censure eterogenee e incompatibili tra loro.
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica, chiara e circostanziata; clausole generiche o di stile non sono sufficienti a privare efficacia probatoria alla copia.
- In tema di notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto; chi deduce che il plico fosse privo della cartella o contenesse un atto diverso sopporta l'onere di provarlo.
- L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite delle decadenze già maturate e delle situazioni ormai consolidate.
- La nullità della notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte anziché al procuratore è sanabile con la costituzione del destinatario o con rinnovazione della notificazione.
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