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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32375/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81, secondo comma, c.p. rispetto a cinque sentenze irrevocabili: quattro relative a condotte di spaccio di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesse tra il 2014 e il 2016, e una relativa alla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e ai reati-fine, commessi nel 2017. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'esistenza di un programma criminoso unitario, valorizzando la significativa distanza temporale tra le condotte, i periodi di libertà, la diversità delle modalità esecutive e il passaggio da condotte di spaccio di lieve entità alla partecipazione associativa. Il difensore ha proposto ricorso per illogicità e apparenza della motivazione, deducendo l'omesso esame delle sentenze prodotte, il fatto che alcune violazioni erano già state unificate in continuazione dai giudici della cognizione, l'omogeneità territoriale delle condotte, la prevalenza di condanne per spaccio di lieve entità e l'identità o analogia delle sostanze stupefacenti trattate. Ha inoltre sostenuto che la condanna associativa finale dimostrasse l'esistenza di una progressiva e unitaria ideazione criminosa. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, osservando che il giudice avrebbe dovuto valutare almeno la continuazione parziale tra le condotte del 2016, ravvicinate nel tempo e omogenee per titolo e modalità. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, giudicando congrua la motivazione sulla distanza temporale e rilevando che la continuazione parziale per gruppi di reati deve essere specificamente dedotta dall'interessato, mediante allegazioni idonee a evidenziare il relativo interesse e gli indici rivelatori; tale deduzione non risultava formulata né nell'istanza né nel ricorso. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'identità della sostanza stupefacente, poiché il condannato aveva trattato sostanze diverse, e logica la distinzione tra le precedenti condotte occasionali di lieve entità e il successivo inserimento in un programma associativo strutturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha confermato il rigetto dell'istanza di continuazione, ritenendo adeguata e non illogica la motivazione della Corte d'appello. In particolare, la mera reiterazione di reati della stessa specie, anche nell'ambito di una generica propensione o dedizione al crimine, non dimostra l'unitaria e anticipata ideazione di più violazioni specificamente individuate. La distanza temporale tra le condotte, la discontinuità delle determinazioni volitive e il passaggio successivo a una struttura associativa hanno escluso, nel caso concreto, il medesimo disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale.

    Il reato continuato richiede un medesimo disegno criminoso, consistente nell'unitaria e anticipata ideazione di più condotte criminose specificamente individuabili; tale requisito non coincide con una generica propensione al crimine o con un programma di vita delinquenziale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa alle condotte di produzione, traffico o detenzione illeciti di stupefacenti di lieve entità, richiamata quale titolo delle condanne oggetto della richiesta di continuazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; il successivo inserimento in un programma associativo strutturato può costituire, nel caso concreto, elemento incompatibile con il collegamento finalistico tra precedenti condotte occasionali di lieve entità e i reati associativi.

  • art. 616 c.p.p.

    La disposizione è stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'applicazione della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, inteso come ideazione unitaria e anticipata di più condotte criminose specificamente individuate nelle loro principali coordinate; non è sufficiente la mera reiterazione di reati omogenei o una generale inclinazione a delinquere.
  • Il programma di vita delinquenziale, consistente nell'opzione per la commissione nel tempo di un numero non predeterminato di reati secondo le occasioni contingenti, non integra il medesimo disegno criminoso richiesto dall'art. 81, secondo comma, c.p.
  • La distanza temporale significativa tra le violazioni e l'emersione di autonome determinazioni volitive costituiscono elementi logicamente idonei a escludere la continuazione, anche quando i reati siano dello stesso tipo.
  • Il giudice dell'esecuzione può valorizzare il passaggio da condotte occasionali e di lieve entità all'inserimento in un programma associativo strutturato quale indice della discontinuità del disegno criminoso e dell'assenza di un collegamento finalistico tra i reati.
  • La continuazione parziale tra singoli gruppi di reati deve essere specificamente dedotta dall'interessato, che deve enucleare i reati interessati e allegare elementi sufficienti a rendere concreta la verifica del medesimo disegno criminoso limitatamente a quel gruppo.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi di fatto, quando la motivazione impugnata sia adeguata, coerente e conforme ai criteri interpretativi dell'istituto della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiEsecuzione penaleProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiContinuazione

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