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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32369/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, appuntato dell'Arma dei Carabinieri, era stato condannato dai giudici militari alla pena di due mesi di reclusione militare, con sospensione condizionale, per essersi impossessato di undici buoni pasto del valore unitario di sette euro, sottraendoli a un maresciallo che li custodiva nell'armadietto della stanza spogliatoio del Comando Stazione Carabinieri Parco di Torre del Greco. La responsabilità era stata fondata, tra l'altro, sull'accertata spendita di dieci degli undici buoni presso un supermercato vicino all'abitazione dell'imputato e della madre, cliente abituale e titolare di una carta fedeltà, sulla coincidenza temporale tra le spendite e gli acquisti della madre, sulla compatibilità degli importi e sull'esistenza di dieci buoni spesi in eccedenza rispetto a quelli assegnati all'imputato. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto omessa motivazione e travisamento della valutazione indiziaria, sostenendo che non fosse possibile collegare direttamente i singoli buoni alla carta fedeltà della madre, che vi fosse un'incongruenza tra l'importo della spesa dell'8 maggio 2020 e il numero dei ticket ritenuti di provenienza furtiva e che la deposizione di un teste confermasse l'assenza di un collegamento diretto. Ha inoltre sostenuto che gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente e violazione dei criteri applicabili all'attenuante del lucro o danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p., contestando che fosse stata esclusa in ragione del disvalore della condotta nonostante il modesto valore economico dei beni e l'assenza di ulteriori conseguenze dannose per la persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la responsabilità non era stata desunta dalla sola residenza dell'imputato o dalla sola titolarità della carta fedeltà della madre, ma da una pluralità di elementi indiziari reciprocamente convergenti. L'assenza di un collegamento seriale diretto tra i singoli buoni e la carta fedeltà non è stata considerata decisiva, poiché la ricostruzione si fondava sulla correlazione tra spendita dei buoni sottratti, date degli acquisti, compatibilità degli importi e disponibilità di buoni eccedenti rispetto a quelli assegnati. È stata esclusa anche l'incongruenza relativa alla spesa dell'8 maggio 2020, poiché gli otto buoni di provenienza furtiva non dovevano necessariamente costituire l'intero importo pagato mediante ticket, potendo essere stati utilizzati insieme ad altri buoni legittimamente detenuti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo, meramente confutativo e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. richiede di considerare non solo il valore venale dei beni, ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale, effettivo o potenziale, della condotta. Nel caso concreto, la pluralità dei beni sottratti, il contesto militare, l'appartenenza dell'autore all'Arma e la lesione del rapporto fiduciario dell'ambiente di servizio giustificavano l'esclusione dell'attenuante.

Norme richiamate

  • art. 230, comma 1, codice penale militare di pace

    Norma incriminatrice del furto militare aggravato contestato all'imputato.

  • art. 47, n. 2, codice penale militare di pace

    Disposizione richiamata per l'aggravamento del furto militare.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non riconoscibile dai giudici di merito; la decisione non costituisce il tema principale dell'esame di legittimità.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del lucro, o del danno, di speciale tenuità deve essere valutata considerando non solo il valore economico del bene, ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta.

  • art. 507 c.p.p.

    Norma richiamata con riguardo alla deposizione testimoniale assunta su iniziativa del giudice; la relativa censura è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi entro i limiti strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • La responsabilità penale può essere affermata sulla base di una pluralità di indizi privi di collegamento diretto con il singolo oggetto materiale, quando gli elementi siano gravi, precisi e concordanti e siano valutati unitariamente secondo la loro reciproca convergenza.
  • L'assenza di identificazione seriale del singolo bene sottratto non esclude il valore probatorio di dati indiretti, quali la coincidenza temporale degli acquisti, la compatibilità degli importi, il luogo di spendita e l'eccedenza dei beni utilizzati rispetto a quelli legittimamente disponibili, purché tali elementi siano complessivamente motivati.
  • La censura di legittimità sulla valutazione della prova non è idonea a fondare l'annullamento quando si limiti a contrapporre una diversa lettura degli elementi già esaminati dai giudici di merito senza indicare effettivi vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., il giudice deve valutare non soltanto il valore venale del bene o l'entità patrimoniale del danno, ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale, effettivo o potenziale, della condotta.
  • La speciale tenuità del lucro o del danno può essere esclusa, nonostante il modesto valore economico dei beni, quando la pluralità delle cose sottratte e il contesto concreto attribuiscano alla condotta un disvalore significativo, anche per la lesione di rapporti fiduciari qualificati.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoProveImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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