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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32368/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere transnazionale, aggravata dalla transnazionalità e dalla recidiva, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo l’imputazione provvisoria, avrebbe partecipato a un’organizzazione operante in più Stati e, insieme a una coindagata, avrebbe reclutato due scafisti incaricati di condurre una barca a vela dalla Turchia, con successivo sbarco di 41 migranti a Roccella Jonica il 21 settembre 2019. Il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza genetica, ritenendo sussistente un grave quadro indiziario fondato su dichiarazioni degli scafisti, intercettazioni, chat, tabulati telefonici, informative di polizia e movimentazioni finanziarie. Il ricorrente ha articolato tre motivi. Con il primo ha denunciato l’illogicità della motivazione e il travisamento degli indizi, sostenendo che gli elementi valorizzati fossero ipotetici, che il reclutamento fosse riconducibile esclusivamente alla coindagata, che non vi fossero contatti significativi con gli altri appartenenti al sodalizio, né disponibilità o ricezione di denaro, e che le conversazioni fossero state interpretate erroneamente. Con il secondo ha denunciato l’erronea applicazione delle norme incriminatrici e l’assenza di gravità indiziaria, sostenendo che gli elementi riguardassero al più un singolo sbarco e non dimostrassero un inserimento stabile nell’associazione. Con il terzo ha dedotto la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando il pericolo di reiterazione e di fuga, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti e della presenza di familiari in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero generici, frammentari e non adeguatamente confrontati con la motivazione analitica del Tribunale del riesame. Il giudice di merito aveva valutato unitariamente una pluralità di elementi: le dichiarazioni degli scafisti, dalle quali emergevano i contatti con il ricorrente e il suo ruolo nel prospettare l’addestramento e l’attività di conduzione; le intercettazioni e i colloqui carcerari, indicativi dei rapporti con la coindagata, del reclutamento, dei pagamenti e delle attività successive allo sbarco; le chat e i messaggi contenuti nei telefoni sequestrati, dai quali risultavano indicazioni operative e il collegamento con altri appartenenti all’organizzazione; i tabulati telefonici, le informative e il bonifico di 7.400 dollari effettuato in favore della coindagata da un soggetto ritenuto cassiere dell’organizzazione. Da tale compendio il Tribunale aveva logicamente desunto un contributo stabile, consapevole e funzionalmente inserito nel sodalizio, non riducibile a un episodio isolato. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva motivato sulla gravità delle condotte, sul ruolo dell’indagato nella frangia russofona e ucraina, sulla struttura transnazionale dell’associazione e sulla conseguente inadeguatezza di misure meno afflittive. Aveva inoltre considerato il tempo trascorso dai fatti, ritenendo che non fosse sufficiente a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., anche perché l’operatività associativa era collocata tra il 2017 e il 2022. Le allegazioni sui legami familiari in Italia sono state giudicate generiche e non documentate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 3 legge n. 146/2006

    La disposizione è richiamata quale aggravante della transnazionalità contestata in relazione all’associazione per delinquere.

  • art. 99, primo e secondo comma, n. 2, c.p.

    La disposizione è richiamata per la recidiva contestata.

  • art. 416, primo, secondo e sesto comma, c.p.

    La Corte valuta, in sede cautelare, la gravità indiziaria relativa alla partecipazione a un’associazione per delinquere, ritenendo dimostrato un contributo stabile e funzionalmente inserito nell’organizzazione.

  • art. 12, commi 1 e 3, lett. a), b), c), d) ed e), 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    I reati-fine dell’associazione sono individuati nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con le aggravanti richiamate nell’imputazione provvisoria.

  • art. 274 c.p.p.

    La Corte ritiene adeguatamente motivate le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione e di fuga.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    In presenza di un reato associativo rientrante nella disposizione, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il tempo trascorso deve essere considerato, ma nel caso concreto non è stato ritenuto idoneo a superarla.

  • art. 292 c.p.p.

    È richiamato quale parametro della struttura e dei requisiti motivazionali dell’ordinanza cautelare e del provvedimento del riesame.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato in relazione alla forma di enunciazione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso un’ordinanza del riesame in materia cautelare, la denuncia di travisamento o illogicità degli indizi è inammissibile quando si limita a riproporre una lettura alternativa e frammentaria degli elementi già valutati dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con l’intero percorso motivazionale.
  • La gravità indiziaria della partecipazione a un’associazione per delinquere può essere desunta da una pluralità di elementi convergenti, valutati unitariamente, anche quando la condotta direttamente attribuita all’indagato consista nel reclutamento di soggetti destinati a svolgere specifiche funzioni operative.
  • Il reclutamento di esecutori materiali non costituisce necessariamente un episodio isolato: se inserito in una sequenza di contatti, istruzioni, collegamenti con altri membri e attività successive alla realizzazione del fatto-fine, può integrare un contributo stabile, consapevole e funzionale all’associazione.
  • L’interpretazione del linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile soltanto quando la motivazione risulti manifestamente illogica o irragionevole rispetto alle massime di esperienza applicate.
  • Nel controllo di legittimità sull’ordinanza del riesame, la Corte di cassazione verifica che il giudice di merito abbia spiegato in modo coerente le ragioni della gravità indiziaria e che la motivazione rispetti i canoni della logica e i principi giuridici sull’apprezzamento degli indizi, senza procedere a una nuova valutazione del merito.
  • Per i reati associativi soggetti alla presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato, ma non supera automaticamente la presunzione quando il giudice evidenzi elementi attuali o comunque indicativi della perdurante pericolosità e dell’inadeguatezza di misure meno rigorose.
  • Le deduzioni relative a legami familiari o ad altri elementi favorevoli alla sostituzione della custodia cautelare devono essere specifiche e documentate; allegazioni generiche e non autosufficienti non impongono una diversa valutazione delle esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioniProveCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiStupefacentiImmigrazioneProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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