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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32289/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, amministratore e successivamente liquidatore di una società, era stato condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli anni d'imposta 2013 e 2014; il reato relativo al 2012 era stato dichiarato prescritto. La Corte d'appello aveva poi dichiarato prescritto anche il reato relativo al 2013, rideterminando la pena per il solo 2014 in un anno di reclusione e confermando la confisca, disposta in via diretta sulle somme sequestrate e, in caso di impossibilità, per equivalente fino all'importo complessivo indicato in sentenza. Il ricorrente ha dedotto: l'omessa motivazione sui motivi aggiunti, riguardanti la revoca della confisca riferibile al 2013 e l'impossibilità di rateizzare il debito tributario; l'omessa applicazione della legge penale più favorevole quanto alla cornice edittale; la violazione del divieto di reformatio in peius; l'illegittimità del mantenimento della confisca relativa al reato prescritto; la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che gli errori dell'accertamento fiscale e la rilevante riduzione degli importi operata dal perito avrebbero escluso o posto in dubbio il dolo specifico di evasione. Con motivi nuovi ha ribadito le censure sulla confisca e sull'omessa valutazione dell'impossibilità di regolarizzazione, chiedendo anche di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca per equivalente di euro 285.117,09 riferita al reato relativo all'anno d'imposta 2013, dichiarato prescritto in appello, annullando senza rinvio la sentenza in tale parte. Ha precisato che l'art. 578-bis c.p.p., avente natura anche sostanziale quanto alla confisca per equivalente, non era applicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; la confisca diretta del profitto, invece, può essere mantenuta anche dopo la prescrizione, se vi è stata una precedente condanna e permane l'accertamento della responsabilità. Sono stati dichiarati infondati o inammissibili gli altri motivi. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del dolo specifico, desunta dall'entità dell'imposta evasa, superiore al doppio della soglia, dalla reiterazione dell'omissione per più annualità e dalla disponibilità dei dati necessari alla dichiarazione. Ha escluso la particolare tenuità del fatto per l'entità dell'evasione e l'abitualità della condotta, nonché la rilevanza dell'attività difensiva e della mancata rateizzazione. Ha ritenuto correttamente applicata la legge più favorevole e la pena minima prevista dalla disciplina vigente al momento del reato, escludendo la violazione del divieto di reformatio in peius. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e, quanto all'art. 13-bis, anche irrilevante perché l'attenuante non era stata tempestivamente richiesta nei precedenti gradi. Per il reato relativo al 2014, i motivi inammissibili hanno determinato il giudicato parziale e hanno impedito di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza d'appello. L'accoglimento parziale ha escluso la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Punisce l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale quando l'imposta evasa supera la soglia prevista; nel caso concreto la responsabilità è stata confermata per l'annualità 2014.

  • art. 81 c.p.

    È stato applicato per unificare i reati relativi alle diverse annualità d'imposta.

  • art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede le misure interdittive applicate in conseguenza della condanna.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Costituisce la base della confisca tributaria del profitto; la confisca diretta può essere mantenuta anche dopo la prescrizione, mentre quella per equivalente non può essere mantenuta sulla base dell'art. 578-bis c.p.p. per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 578-bis c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla confisca in casi particolari dopo la declaratoria di prescrizione; quanto alla confisca per equivalente, ha natura anche sostanziale e non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 240, comma 2, n. 1, c.p.

    Consente la confisca del prezzo del reato e costituisce fondamento della mantenibilità della confisca diretta dopo la prescrizione, quando permanga l'accertamento della responsabilità.

  • art. 322-ter c.p.

    Richiamato quale base della confisca del prezzo o del profitto del reato, nei limiti in cui si tratti di confisca diretta e sussista una precedente pronuncia di condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità richiede una valutazione positiva complessiva; il giudizio negativo anche su uno dei presupposti può impedire l'applicazione. L'entità dell'imposta evasa, superiore al doppio della soglia, è stata ritenuta sufficiente a escluderla.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Vieta la reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero; nel caso concreto non è stato violato perché la pena d'appello era inferiore e parametrata al minimo edittale applicabile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Individua il vizio di violazione di legge dedotto con riguardo alla determinazione della pena.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Premia il ravvedimento operoso spontaneo e tempestivo, non quello successivo alla conoscenza dell'attività accertativa; gli errori degli accertatori intervenuti successivamente non rendono applicabile la causa di non punibilità.

  • art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000

    Disciplina un'attenuante collegata alla regolarizzazione del debito tributario; la sua applicazione non può essere riconosciuta se non è stata tempestivamente richiesta nei precedenti gradi.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria delle cause di non punibilità è preclusa, per il capo coperto da giudicato parziale conseguente all'inammissibilità dei motivi, dalla mancanza di un valido rapporto processuale.

  • art. 619 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di porre rimedio a omissioni motivazionali su questioni di diritto quando la censura non avrebbe potuto condurre all'accoglimento.

Massime di principio

  • L'art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui consente di mantenere la confisca per equivalente dopo la declaratoria di prescrizione, ha natura anche sostanziale e non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La prescrizione del reato non impedisce il mantenimento della confisca diretta del profitto, quando vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e il giudizio di merito conservi l'accertamento della sussistenza del reato, della responsabilità e della natura di profitto del bene.
  • Il dolo specifico del reato di omessa presentazione della dichiarazione deve sussistere alla scadenza del termine dichiarativo. Gli errori dell'accertamento fiscale e le difficoltà documentali emerse successivamente incidono solo eventualmente sulla ricostruzione probatoria, ma non escludono di per sé il dolo già perfezionatosi.
  • La reiterazione dell'omessa presentazione delle dichiarazioni per più annualità e un'evasione largamente superiore alla soglia di punibilità possono fondare logicamente la prova del dolo specifico di evasione, se non sono contraddette da elementi di segno contrario.
  • Il vizio di motivazione per omessa risposta a una deduzione difensiva è rilevante in cassazione solo quando l'argomento trascurato abbia carattere decisivo e sia idoneo, se valutato, a incidere sulla struttura portante della decisione.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione positiva di tutti gli elementi normativamente rilevanti; la valutazione negativa anche di uno solo può escludere la causa di non punibilità. L'entità dell'imposta evasa, soprattutto se superiore al doppio della soglia, può da sola impedire il riconoscimento dell'istituto.
  • La continuazione tra omissioni dichiarative commesse a distanza di un anno non esclude automaticamente l'abitualità rilevante ai fini dell'art. 131-bis c.p.; la reiterazione su più annualità può essere valorizzata per negare la particolare tenuità.
  • L'impossibilità di rateizzare il debito tributario o la sproporzione della pretesa erariale, ove successive alla consumazione del reato, non escludono il dolo specifico e non giustificano l'omessa presentazione della dichiarazione.
  • La causa di non punibilità collegata al ravvedimento operoso presuppone un'iniziativa spontanea e tempestiva anteriore alla conoscenza dell'attività accertativa; non è applicabile quando la regolarizzazione intervenga dopo tale conoscenza.
  • L'attenuante tributaria deve essere richiesta tempestivamente nei gradi di merito; la sua deduzione per la prima volta con motivi nuovi in cassazione non consente di introdurre validamente la questione e rende irrilevante la relativa questione di legittimità costituzionale.
  • In una sentenza cumulativa, l'inammissibilità dei motivi relativi a uno specifico capo determina il giudicato parziale su quel capo e impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello; l'ammissibilità di un motivo concernente una diversa statuizione non riapre il rapporto processuale sul capo ormai definito.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoConfisca

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