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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32290/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati erano stati condannati per lottizzazione abusiva materiale e negoziale, relativa a un vasto complesso turistico-ricettivo realizzato progressivamente, a partire dal 1979, su un'area di oltre quattro ettari. La condotta comprendeva la realizzazione di viabilità interna, sistemazioni esterne, strutture ricettive, sale per ricevimenti, piscina, manufatti accessori e un fabbricato abitativo, in assenza di titoli abilitativi o sulla base di titoli ritenuti illegittimi. Il reato era stato ritenuto permanente e progressivo nell'evento, con cessazione della permanenza collegata a opere accertate nell'ottobre 2010 presso un torrino ascensore e ad attività edilizie rilevate nel sopralluogo del 19 aprile 2011 presso un locale seminterrato. In appello il reato era stato dichiarato prescritto, ma era stata confermata la confisca urbanistica dei terreni e dei manufatti. Dopo una prima istanza di revisione dichiarata inammissibile e il rigetto del relativo ricorso, gli interessati proponevano una seconda istanza ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., deducendo nuove prove sulla data di realizzazione del vano seminterrato e sul torrino ascensore, nonché la falsità ideologica della relazione di sopralluogo del 19 aprile 2011. La Corte d'appello dichiarava de plano inammissibile l'istanza per manifesta infondatezza. Con il primo motivo i ricorrenti sostenevano che la revisione fosse esperibile anche contro una pronuncia di proscioglimento per prescrizione accompagnata da confisca urbanistica ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., invocando il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Milanesi. Con il secondo motivo contestavano la valutazione della novità e dell'idoneità delle prove, sostenendo che esse non erano state valutate nei precedenti giudizi e che la Corte d'appello aveva anticipato indebitamente il giudizio di merito. Con il terzo motivo denunciavano la falsità ideologica della relazione del 19 aprile 2011, assumendo che i verbalizzanti avessero qualificato erroneamente come predisposizione di pilastri alcuni ferri di armatura risalenti al 2006. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha rilevato, in primo luogo, che la revisione è astrattamente esperibile anche rispetto a una pronuncia ex art. 578-bis cod. proc. pen. accompagnata da confisca urbanistica, ma solo se la misura ablativa abbia prodotto un concreto pregiudizio nella sfera giuridica dei richiedenti. I ricorrenti non avevano affrontato il rilievo, già evidenziato nell'ordinanza impugnata, secondo cui gran parte dei beni confiscati apparteneva a società e non alle persone fisiche istanti; sotto tale profilo il ricorso era carente di interesse o legittimazione. Nel merito, le prove indicate non introducevano fatti storici nuovi, ma riproponevano, mediante consulenze, fatture, fotografie e dichiarazioni, una diversa lettura tecnica di elementi già valutati nel giudizio di cognizione e nella prima istanza di revisione. Quanto al vano seminterrato, le nuove allegazioni miravano ancora a dimostrare che i ferri di attesa non fossero destinati alla realizzazione di pilastri, tesi già esaminata e ritenuta non decisiva. Quanto al torrino ascensore, la natura e la rilevanza degli interventi del 2010 erano state già valutate nei precedenti gradi e nella prima revisione; la loro diversa qualificazione costituiva una censura sulla valutazione giuridica e non la scoperta di un fatto nuovo. La Corte ha inoltre ritenuto legittima, nella fase di ammissibilità, la valutazione dell'affidabilità intrinseca e dell'idoneità concreta delle prove nuove a incidere sul giudicato. La dedotta falsità ideologica della relazione di sopralluogo è stata esclusa perché l'espressione relativa alla predisposizione di pilastri rappresentava una valutazione tecnico-descrittiva e un'inferenza degli operanti, non l'attestazione di un fatto obiettivo inesistente. Le fotografie allegate fornivano inoltre una rappresentazione diretta dello stato dei luoghi. In ogni caso, l'accertamento della prosecuzione dell'attività lottizzatoria si fondava anche sulla deposizione dell'architetto presente al sopralluogo e sugli interventi riguardanti il torrino, sicché l'eventuale espunzione della relazione non avrebbe avuto idoneità demolitoria della confisca.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    lottizzazione abusiva materiale e negoziale

    La lottizzazione abusiva materiale ha natura permanente e progressiva nell'evento; la cessazione della permanenza può essere collegata non solo alla realizzazione di nuovi interventi edilizi, ma anche a modifiche, migliorie o integrazioni idonee a consolidare le trasformazioni già attuate.

  • art. 578-bis c.p.p.

    pronuncia di confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione

    La revisione è astrattamente esperibile anche contro una pronuncia di proscioglimento per prescrizione accompagnata da confisca urbanistica, purché la confisca produca un concreto effetto pregiudizievole nella sfera giuridica del richiedente.

  • art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

    se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631

    Sono prove nuove quelle noviter reperta, noviter producta o noviter cognita, purché abbiano a oggetto fatti e siano concretamente idonee, da sole o insieme alle prove già acquisite, a sovvertire l'accertamento di responsabilità o della sussistenza del reato.

  • art. 630, comma 1, lett. d), c.p.p.

    rapporto di derivazione della sentenza da un reato

    La falsità dedotta deve riguardare un fatto penalmente rilevante e decisivo, con rapporto causale o comunque determinante rispetto alla decisione irrevocabile; non è sufficiente contestare una valutazione tecnica o una diversa interpretazione degli elementi osservati.

  • art. 631 c.p.p.

    condizioni per la pronuncia di proscioglimento

    La prova nuova deve essere idonea a dimostrare una causa di proscioglimento e non può limitarsi a sollecitare una rivalutazione del materiale già esaminato.

  • art. 634 c.p.p.

    dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione

    La richiesta può essere dichiarata de plano inammissibile quando la manifesta infondatezza risulti evidente sulla base di una valutazione preliminare dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove allegate.

  • art. 635 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme relative al procedimento di revisione; la Corte non ne ha tratto una specifica regola autonoma rispetto ai motivi esaminati.

  • art. 192 c.p.p.

    La decisione richiama il criterio della valutazione complessiva e comparata del materiale probatorio ai fini della verifica dell'idoneità delle prove nuove.

Massime di principio

  • La revisione è astrattamente esperibile anche contro una sentenza che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione e mantenga la confisca urbanistica ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., ma il richiedente deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio prodotto dalla confisca nella propria sfera giuridica; quando i beni appartengono a soggetti diversi, il difetto di allegazione sul pregiudizio può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La prova nuova rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. può essere preesistente ma non valutata, oppure sopravvenuta o scoperta successivamente; non è invece nuova la prova che venga utilizzata per proporre una diversa interpretazione tecnica o giuridica di fatti già esaminati nei giudizi di cognizione o in una precedente revisione.
  • La reiterazione di una richiesta di revisione è ammissibile solo se fondata su un corredo probatorio realmente nuovo anche rispetto alle valutazioni compiute nella precedente revisione; non è consentito riproporre argomenti già discussi e respinti attraverso consulenze o documenti sostanzialmente equivalenti.
  • Nella fase di ammissibilità della revisione il giudice può verificare sia l'affidabilità intrinseca delle prove allegate sia, mediante valutazione congiunta e comparata con il materiale originario, la loro concreta idoneità a incidere sul giudicato; tale verifica non costituisce necessariamente un'anticipazione indebita del giudizio di merito.
  • La revisione non è lo strumento per correggere errori di diritto, errori nella qualificazione giuridica o valutazioni di merito non condivise, quando i fatti rilevanti erano già noti e valutati nel giudizio irrevocabile. Essa è destinata a emendare il giudicato solo quando emergano fatti nuovi o non valutati incompatibili con l'accertamento posto a fondamento della decisione.
  • La qualificazione tecnico-descrittiva contenuta in un verbale di sopralluogo non integra, di per sé, falsità ideologica quando rappresenta un'inferenza o una valutazione degli operanti fondata su una situazione di fatto osservata; la diversa opinione tecnica sulla destinazione o sul significato degli elementi descritti non equivale all'attestazione mendace di un fatto obiettivo.
  • La dedotta falsità di un singolo atto non è idonea a fondare la revisione se l'accertamento posto a base della decisione risulta sostenuto anche da autonome fonti di prova sufficienti, poiché manca il rapporto di derivazione decisiva tra la falsità allegata e l'esito del giudizio.
  • Nel caso di confisca urbanistica conseguente a prescrizione, la misura può essere mantenuta quando gli elementi probatori necessari all'accertamento oggettivo e soggettivo del reato siano stati acquisiti prima della maturazione della prescrizione; nel computo del termine devono essere considerati i periodi di sospensione processuale.

Come è indicizzato

MaterieLottizzazione abusivaImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiConfiscaPrescrizione del reato

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