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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32365/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per la detenzione e il porto illegale di armi o parti di esse, per la detenzione illegale di arma comune da sparo e per ricettazione; la Corte d'appello aveva ritenuto il reato relativo agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 assorbito in quello di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600 di multa, revocando l'interdizione dai pubblici uffici e confermando il resto. Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi. Con il primo, la difesa deduceva la violazione dell'art. 157 c.p. e vizi motivazionali in relazione alla ricettazione, sostenendo che il reato fosse consumato nel 1996, quando l'imputato aveva dichiarato di avere rinvenuto l'arma in un autocarro usato, e non nel 2016, quando l'arma era stata sequestrata. Si invocava il favor rei, ritenendo decorso il termine di prescrizione. Con il secondo motivo, si denunciava l'illogicità del diniego di rinnovazione istruttoria e della mancata perizia sull'arma, assumendo che l'età della pistola, la mancanza del caricatore e del munizionamento e il dubbio sulla sua concreta funzionabilità rendessero necessario un accertamento tecnico. Con il terzo motivo, si denunciavano la violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizi motivazionali nel diniego delle attenuanti generiche, deducendo la mancata valorizzazione dell'assenza di reati violenti o commessi con armi, delle dichiarazioni dell'imputato, del lungo periodo intercorso dal possesso dell'arma e della sua asserita inutilizzabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo motivo, ha chiarito che il favor rei, in materia di decorrenza della prescrizione, opera in caso di assoluta incertezza sulla data di consumazione, ma non quando tale incertezza possa essere superata mediante deduzioni logiche adeguatamente motivate. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ritenuto inverosimile la versione dell'imputato sul rinvenimento dell'arma nel 1996; pertanto, era razionale collocare la consumazione della ricettazione alla data del sequestro o a epoca antecedente e prossima. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione con cui la funzionalità dell'arma era stata desunta dalle accurate modalità di conservazione e occultamento, reputando superflua la perizia. La mancanza del caricatore e del munizionamento non escludeva, di per sé, la potenzialità offensiva dell'arma né la configurabilità del reato, poiché la parte di arma rileva quando possieda una propria funzionalità ed efficienza e possa concorrere alla ricostruzione dell'arma completa. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era fondato sulle gravi modalità dei fatti, sui numerosi precedenti penali, sulla commissione dei reati durante gli arresti domiciliari e sull'assenza di elementi favorevoli; la valutazione costituiva apprezzamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    In caso di incertezza sulla data di consumazione, il termine di prescrizione decorre dalla data più risalente favorevole all'imputato solo quando l'incertezza sia assoluta e non superabile mediante deduzioni logiche adeguatamente motivate.

  • art. 648 c.p.

    Per la ricettazione, quando non sia provata con certezza la data di acquisizione del bene, la consumazione può essere collocata alla data del sequestro o a una data antecedente e prossima, se il giudice motiva adeguatamente l'inverosimiglianza della versione dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi, con motivazione lineare e coerente, gli elementi negativi relativi alle modalità del fatto, ai precedenti penali e alla personalità dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi indicati dalla disposizione possono essere valutati dal giudice come prevalenti in senso negativo ai fini del diniego delle attenuanti generiche, con giudizio di fatto non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975

    La configurabilità del reato relativo alla detenzione illegale di arma o parte di arma non richiede necessariamente una perizia, potendo la funzionalità dell'arma essere desunta da altri elementi probatori adeguatamente valutati.

  • artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967

    Il reato contestato è stato ritenuto assorbito nel reato di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, l'onere di provare la data di commissione del reato grava sull'accusa; tuttavia, il principio del favor rei impone di collocare la consumazione alla data più risalente soltanto quando l'incertezza sulla data sia assoluta e non superabile mediante deduzioni logiche adeguatamente motivate.
  • Quando manca la prova certa della data di acquisizione del bene oggetto di ricettazione, il giudice può individuare la consumazione nella data del sequestro o in una data antecedente e prossima, purché motivi in modo razionale l'inverosimiglianza della diversa ricostruzione prospettata dall'imputato.
  • La natura e l'efficienza di un'arma possono essere accertate mediante qualsiasi mezzo di prova, anche indiretto, senza necessità automatica di una perizia, se la motivazione del giudice è immune da vizi logici e giuridici.
  • L'efficienza dell'arma può essere desunta anche dalle accurate modalità di conservazione e occultamento, poiché esse possono esprimere l'utilità attribuita al bene e la consapevolezza della sua persistente idoneità offensiva.
  • La mancanza del caricatore o di altre componenti non esclude automaticamente la configurabilità del reato: la parte rileva quando conservi una propria funzionalità ed efficienza e possa essere aggregata alle altre componenti per ricostruire l'arma nel suo complesso.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice abbia indicato in modo coerente gli elementi negativi ritenuti prevalenti, tra cui la gravità delle modalità del fatto, i precedenti penali e l'assenza di fattori favorevoli.

Come è indicizzato

MateriePrescrizione del reatoPena e commisurazioneDetenzione di armiProveImpugnazioni
RamiParte generaleArmiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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