Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste aveva applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena finale di tre anni e otto mesi di reclusione per più reati previsti dall'art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. L'imputato, che non parlava né comprendeva la lingua italiana, era stato assistito da un interprete in udienza e alla lettura del dispositivo; il decreto di citazione a giudizio era stato tradotto in lingua turca. La sentenza, depositata poche ore dopo la conclusione dell'udienza, non era stata tradotta. Con un unico articolato motivo, la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 143 e 546 c.p.p., sostenendo che l'omessa traduzione della sentenza determinasse una nullità e che la traduzione dovesse essere disposta entro un termine congruo, comunque non oltre il deposito della motivazione, affinché l'imputato potesse conoscere integralmente la decisione e valutare consapevolmente l'opportunità di impugnarla. La difesa ha inoltre sostenuto che il pregiudizio non potesse essere escluso dalla conoscenza della lingua italiana da parte del difensore, poiché la valutazione dell'interesse all'impugnazione spettava anzitutto all'imputato. La Corte ha applicato i principi delle Sezioni Unite Ndiaye sull'obbligo di traduzione della sentenza all'imputato alloglotto, ma li ha coordinati con la disciplina speciale del patteggiamento. Poiché il dispositivo era stato letto con l'assistenza dell'interprete ed era pienamente conforme all'accordo, la difesa avrebbe dovuto specificare in che modo la mancata conoscenza della motivazione impedisse concretamente di articolare uno dei motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tale specificazione non era stata fornita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità della doglianza. Ha riconosciuto che l'obbligo di traduzione riguarda anche la sentenza di patteggiamento nel suo complesso, comprendendo dispositivo e motivazione, e che la sola traduzione o conoscenza del dispositivo non esaurisce tale obbligo. Tuttavia, nel caso concreto, l'imputato aveva conosciuto il dispositivo in udienza mediante interprete e il dispositivo corrispondeva integralmente all'accordo di patteggiamento. Considerato il limitato ambito dei motivi deducibili contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., la censura sull'omessa traduzione avrebbe dovuto indicare specificamente quale motivo consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sarebbe stato concretamente articolabile grazie alla conoscenza della motivazione. In mancanza di tale allegazione, la nullità dedotta era priva di una prospettata incidenza concreta sulla posizione dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice cui sono stati ricondotti i reati oggetto dell'accordo di patteggiamento.
art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
Disposizione aggravatrice o comunque applicata per i reati oggetto della pena concordata.
art. 143 c.p.p.
Impone la traduzione degli atti e dei provvedimenti rilevanti per l'esercizio effettivo dei diritti difensivi dell'imputato che non comprende la lingua italiana; l'obbligo riguarda anche la sentenza di patteggiamento nel suo complesso.
art. 546 c.p.p.
Rileva in relazione alla struttura della sentenza e alla necessità che anche la motivazione sia resa conoscibile all'imputato alloglotto mediante traduzione.
art. 444 c.p.p.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza che recepisce l'accordo conserva una motivazione relativa alla verifica giudiziale della correttezza e legittimità dell'accordo.
art. 445 c.p.p.
Qualifica la sentenza di patteggiamento come sentenza equiparata a una pronuncia di condanna, senza escludere l'obbligo di traduzione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita tassativamente i motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento; tale limite rende necessaria, quando il dispositivo sia stato compreso tramite interprete, la specificazione del concreto collegamento tra omessa traduzione della motivazione e possibilità di proporre uno dei motivi ammessi.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omessa traduzione della sentenza all'imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio.
art. 180 c.p.p.
Rileva quanto ai termini e alle modalità di deduzione delle nullità a regime intermedio.
art. 571 c.p.p.
Conferma la rilevanza della conoscenza della sentenza da parte dell'imputato ai fini della scelta consapevole sull'impugnazione, anche quando l'atto sia proposto dal difensore.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Disciplina le modalità tecniche di proposizione del ricorso per cassazione, senza modificare la titolarità sostanziale del diritto di impugnazione dell'imputato.
art. 51-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato quale parametro delle modalità conformi di esecuzione della traduzione.
art. 24, comma 2, Cost.
La traduzione è considerata strumento necessario per l'esercizio concreto ed effettivo del diritto di difesa dell'imputato che non comprende l'italiano.
Massime di principio
- L'omessa traduzione della sentenza all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, perché la traduzione è necessaria per consentire la conoscenza effettiva non solo del dispositivo, ma anche delle ragioni della decisione e l'esercizio consapevole delle facoltà difensive.
- L'obbligo di traduzione riguarda la sentenza di patteggiamento nel suo complesso, comprendendo dispositivo e motivazione; la conoscenza del solo dispositivo, anche se assicurata mediante interprete, non esaurisce di per sé l'obbligo di traduzione.
- Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, l'imputato alloglotto che abbia compreso tramite interprete un dispositivo pienamente conforme all'accordo deve specificare in che modo la conoscenza della motivazione, non tradotta, avrebbe consentito di articolare uno dei motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in mancanza, la doglianza è inammissibile per genericità.
- La sussistenza dell'obbligo del giudice di disporre la traduzione non elimina, nel giudizio di impugnazione, la necessità di allegare un'incidenza concreta del vizio sulla possibilità di proporre i motivi consentiti dalla legge, quando le caratteristiche del rito limitino tassativamente l'ambito dell'impugnazione.
- Nel patteggiamento, la motivazione, pur contenuta entro limiti più ristretti, non ha funzione meramente notarile, poiché esprime il controllo giudiziale sulla correttezza e legittimità dell'accordo; tuttavia, la sua mancata traduzione è deducibile con successo solo se la parte chiarisce quale conseguenza concreta produca rispetto ai motivi di ricorso consentiti.
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