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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17206/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite trae origine da un'esecuzione forzata intrapresa in base a un titolo esecutivo costituito, secondo quanto emerge dal controricorso, da una sentenza di condanna alle spese. Il creditore procedente notificava due atti di precetto e, successivamente, un pignoramento presso terzi nei confronti della debitrice, con assegnazione delle somme pignorate detenute presso il terzo. La debitrice proponeva opposizione contestando, per quanto qui rileva, la validità della notificazione del pignoramento e dei precetti, deducendone addirittura l'inesistenza giuridica; disconosceva inoltre, ex artt. 2712 e 2719 c.c., le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate utilizzate nella notifica a mezzo posta e lamentava l'omesso avvertimento di cui all'art. 492, comma 3, c.p.c. Il Tribunale qualificava la doglianza come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la rigettava ritenendo regolare la notificazione del precetto e del pignoramento. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 112, 140 e 156 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, L. n. 890/1982, sostenendo che la notificazione postale non si fosse perfezionata per omissione delle formalità prescritte verso soggetti temporaneamente assenti/irreperibili, in particolare per mancata indicazione completa del luogo di immissione dell'avviso in cassetta e per irregolarità dell'indirizzo riportato negli avvisi di ricevimento; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata consegna dell'atto e l'assenza di indicazione del luogo in cui l'agente notificatore si era recato. Il controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso anche per difetti di specificità e, comunque, ne chiedeva il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che nel fascicolo di legittimità non era stata depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, documento richiesto dall'art. 369, comma 2, c.p.c. a pena di improcedibilità. Ha escluso che potesse operare la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta il 7 aprile 2022, quindi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del 26 gennaio 2022; pertanto non era possibile verificare la tempestività dell'impugnazione sin dal deposito. Ha aggiunto che il vizio era rilevabile d'ufficio e non sanato dalla mancata eccezione del controricorrente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    a pena d'improcedibilità del ricorso

    il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è necessario nel giudizio di cassazione; la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione del ricorso è stata fissata con il rito camerale previsto per la decisione accelerata in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma di cui si lamenta la violazione, ma la decisione non entra nel merito della censura per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come norma sulla notificazione nei casi di irreperibilità o assenza del destinatario, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato come norma sulla sanatoria delle nullità processuali, ma non valutato nel merito.

  • art. 4, comma 3, L. 20 novembre 1982, n. 890

    richiamato in tema di notificazioni a mezzo posta; la censura investiva la correttezza delle formalità di notifica, ma non è stata esaminata per l'arresto processuale.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato per il disconoscimento delle riproduzioni/meccanismi documentali prodotti dalla controparte.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per il disconoscimento della conformità delle copie agli originali.

  • art. 492, comma 3, c.p.c.

    richiamato per l'omesso avvertimento al debitore nell'atto di pignoramento.

  • art. 617 c.p.c.

    la doglianza relativa alla nullità della notificazione dell'atto esecutivo è stata ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indica il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il secondo motivo.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato come termine di riferimento per la tempestività dell'impugnazione ai fini della prova di resistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la sentenza risulti notificata, è onere processuale essenziale: la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, c.p.c.
  • La c.d. prova di resistenza può evitare la declaratoria di improcedibilità solo se dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, consentendo di verificare immediatamente la tempestività dell'impugnazione.
  • L'assenza di eccezioni del controricorrente non sana il difetto di produzione della relata di notificazione della sentenza, perché l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio.
  • Quando la censura investe la regolarità della notificazione di atti esecutivi, la nullità dell'atto per vizio della notificazione può essere ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveNotificazioniImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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