Cassazione Penale, Sentenza n. 5673/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestando che la Corte territoriale abbia valutato i precedenti penali in modo generico e non abbia considerato elementi di segno positivo (comportamento processuale) determinando poi una pena sopra il minimo edittale; 2) vizio di motivazione per la mancata revoca della confisca riguardante un'ulteriore somma di euro 585,00 rinvenuta in un astuccio nella stanza del B&B, oltre alla somma di euro 155,00 già restituita dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la riforma dell'art. 62-bis e la possibilità per il giudice di negare la diminuente in mancanza di elementi positivi; ha inoltre osservato che il riferimento ai precedenti penali è idoneo a motivare il diniego. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla somma di euro 585,00 perché non devoluta al giudice d'appello (motivo nuovo depositato in vista dell'udienza), perciò la Corte d'appello ha legittimamente disposto la revoca della confisca solo per euro 155,00. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma quinto, D.P.R. 309/1990
La detenzione della cocaina è stata contestata ai fini di spaccio; la qualificazione ai sensi del comma quinto giustifica il trattamento sanzionatorio applicato.
Dopo la riforma (d.l. 23/05/2008 n.92 conv. L.125/2008) il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per riconoscere la diminuente: il giudice può negarla in assenza di elementi positivi.
I parametri per la determinazione della pena devono essere riferiti dal giudice; non è però necessario esaminare tutti i parametri purché sia indicato quello cui si fa riferimento.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
I motivi nuovi in appello devono riguardare punti già investiti dall'impugnazione originaria; motivi nuovi introdotti in appello su questioni estranee sono inammissibili.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 4
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di depositare motivi nuovi in vista dell'udienza di appello; la giurisprudenza ne limita l'ammissibilità ai punti già devoluti dal ricorso principale.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, la mera assenza di precedenti non obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche: è necessario che emergano elementi di segno positivo, e il giudice può motivare il diniego facendo riferimento, anche, ai precedenti penali.
- Per riconoscere le attenuanti generiche non è necessario esaminare tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen., ma il giudice deve specificare a quale parametro si è riferito nella determinazione della pena.
- I motivi nuovi formulati in appello che trattano questioni non comprese nell'impugnazione originaria sono inammissibili; quindi questioni sollevate per la prima volta in appello (o in cassazione) circa la confisca o il dissequestro possono essere dichiarate inammissibili se non debitamente devolute al grado precedente.
- La revoca della confisca può essere disposta separatamente a seconda della provenienza e delle circostanze del denaro sequestrato: somme trovate addosso all'imputato possono essere trattate diversamente rispetto a somme rinvenute in locali comuni o insieme ad elementi indicativi di attività di spaccio (es. fogli con cifre/nomi).
- In sede di impugnazione è essenziale devolvere specificamente al grado superiore tutte le questioni che si intendono far valutare: l'omissione determina la perdita della possibilità di censurare tali profili nei gradi successivi.
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