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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33319/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società postale, adibito alle mansioni di autista, aveva chiesto in primo grado il riconoscimento del diritto alla voce economica denominata "agente unico" e il pagamento della relativa indennità per il periodo in cui aveva svolto tali attività. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, condannando la società al pagamento dell'indennità per il periodo gennaio 2011/maggio 2013. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1362 c.c. e cattiva interpretazione di accordi collettivi nazionali e regionali del 2010 e del successivo verbale dell'1.11.2011, sostenendo che la nuova organizzazione del settore trasporti e recapito avesse superato quella precedente e reso inconferente ogni pretesa riferita all'indennità; (2) omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta per dimostrare la ridefinizione delle attività di agente unico; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il lavoratore non avesse provato lo svolgimento delle attività per il periodo dedotto e che la Corte territoriale avesse travisato fatti e allegazioni; (4) violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., nonché dell'art. 1362 c.c., per avere attribuito natura retributiva all'indennità. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui l'indennità per le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte congiuntamente alle mansioni di autista ha natura retributiva, costituisce obbligo contrattuale e, in assenza di accordo delle parti, non può essere ridotta o soppressa, anche se mutino le condizioni economiche aziendali; ha inoltre richiamato il principio per cui la scadenza di un accordo collettivo non elimina, rispetto al contratto individuale recettivo, l'obbligo di corrispondere la retribuzione già prevista, in ossequio all'art. 36 Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e formulato con riferimento a un vizio non pertinente; la Corte ha ricordato che, dopo la riforma del 2012, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera insufficienza della motivazione. Il terzo motivo è stato respinto perché mirava a un nuovo esame del merito e comunque non integrava una violazione dell'art. 2697 c.c., che si configura solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni. La società ricorrente è stata condannata alle spese, da distrarre in favore del difensore antistatario del lavoratore, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente perché conferma l'orientamento secondo cui l'indennità resta dovuta nonostante il mutato assetto organizzativo, se non vi è accordo contrario.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o chiedere un nuovo esame del merito.

  • art. 2099 c.c.

    È evocato per contestare la natura retributiva dell'indennità, ma la Corte conferma che la voce ha effettivamente causa retributiva.

  • art. 36 Cost.

    Serve a ribadire il principio di irriducibilità della retribuzione già prevista dal contratto individuale recepente il contratto collettivo, anche dopo la scadenza di quest'ultimo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi a interpretazione degli accordi e riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo formulato sotto questo parametro è ritenuto inconferente rispetto al vizio dedotto, che attiene semmai alla motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la insufficienza della motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per delimitare il vizio radicale di mancanza di motivazione idoneo a determinare nullità della sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la procedura camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Usato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • L'indennità prevista dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento congiunto di mansioni accessorie alle mansioni principali ha natura retributiva e, se trasfusa nel rapporto individuale, non può essere unilateralmente soppressa o ridotta dal datore di lavoro in assenza di un nuovo accordo.
  • La sopravvenuta riorganizzazione aziendale o la scadenza di accordi collettivi non elimina, di per sé, l'obbligo di corrispondere una voce retributiva già maturata e recepita nel contratto individuale; occorre una chiara base negoziale modificativa o una diversa causa estintiva/limitativa espressamente allegata e provata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice alteri il criterio legale di riparto dell'onere probatorio; non sussiste quando la censura miri soltanto a sollecitare una diversa valutazione delle prove o a contestare l'accertamento di fatto.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito denunciare la mera insufficienza della motivazione: è necessario indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che sia stato completamente omesso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferie
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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