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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21771/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite trae origine dall’occupazione d’urgenza, poi prorogata, di un terreno destinato alla realizzazione di un tratto autostradale, seguita da decreto di esproprio successivamente annullato in sede amministrativa. Nel lungo contenzioso si sono succedute sentenze di merito e di legittimità che hanno progressivamente delimitato le voci risarcitorie e indennitarie dovute per occupazione appropriativa, occupazione legittima, danni ai fondi residui e altre poste accessorie. Nel giudizio di rinvio conclusivo, la Corte d’appello ha rideterminato il credito degli espropriati sottraendo anche somme già pagate dal Consorzio a soggetti diversi dagli eredi, inclusi cessionari del credito, e ha riaperto i conteggi anche su poste che i ricorrenti ritenevano coperte da giudicato. La ricorrente principale ha censurato: violazione del giudicato e dei limiti del rinvio per avere il giudice sottratto pagamenti non riferibili a lei; omesso esame di fatti decisivi sul fatto che il processo non sarebbe proseguito tra le parti originarie e che la richiesta restitutoria del Consorzio sarebbe stata limitata alla sola dante causa; giudicato interno sulla mancata prova dei pagamenti; nullità della CTU per acquisizione di documenti asseritamente non prodotti; omesso esame sulla prescrizione della pretesa restitutoria per occupazione illegittima; omessa considerazione di osservazioni tecniche e delle spese di registrazione della sentenza. Il ricorrente incidentale ha invece dedotto violazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e del giudicato, sostenendo che il giudizio di rinvio dovesse limitarsi al solo ricalcolo del danno da occupazione appropriativa, senza reintrodurre voci ormai definitive relative a fondi residui, stradella e occupazione temporanea, e senza riesaminare poste già coperte da giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi del ricorso incidentale e ha rigettato o dichiarato inammissibili i principali motivi del ricorso principale, limitandosi a ritenere infondato il solo motivo relativo alle spese di registrazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, aveva riaperto il calcolo di poste ormai definitive e non più devolute dal precedente giudizio di legittimità, imponendo al giudice di rinvio di attenersi al solo thema decidendum residuo, cioè la rideterminazione del risarcimento per occupazione appropriativa, con detrazione dei pagamenti già eseguiti. Il rinvio è stato disposto alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale e al divieto di rimettere in discussione questioni ormai definitivamente decise.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per denunciare ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per delimitare il thema decidendum in rinvio.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che nel giudizio di rinvio non potevano essere introdotte nuove domande o ampliamenti del petitum oltre i limiti del giudicato e del rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato per affermare che il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può travalicarne i limiti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per violazione di norme processuali e del giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l’ammissibilità laddove la censura riguardasse in realtà questioni giuridiche o valutative.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l’onere di autosufficienza del ricorso, con rilievo della mancata trascrizione degli atti e dei documenti posti a base delle censure.

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per qualificare come nullità relativa le eventuali irregolarità nella consulenza tecnica contabile legate all’acquisizione documentale.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, nella consulenza contabile, il consulente può acquisire documenti necessari nei limiti del contraddittorio e con il consenso delle parti.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per affermare la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte originaria, nonostante l’intervento della cessionaria del credito.

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la determinazione del valore pieno del fondo, ma non ritenuto utile a superare i limiti del giudicato e del precedente rinvio.

  • art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato in correlazione alla domanda di applicazione del criterio di determinazione del valore del bene espropriato.

  • art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001

    Escluso come parametro decisivo perché l’istituto dell’acquisizione sanante non risultava intervenuto nel caso concreto.

  • art. 5-bis, comma 7-bis, L. n. 359 del 1992

    Utilizzato quale criterio riduttivo di liquidazione del valore del fondo, applicabile alle occupazioni anteriori al 30 settembre 1996; poi inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 3, comma 65, L. n. 662 del 1996

    Richiamato come norma di modifica del criterio di stima riduttiva applicato alle occupazioni antecedenti al 30 settembre 1996.

  • art. 40 L. n. 2359 del 1865

    Richiamato in relazione alla liquidazione del danno per diminuzione di valore del fondo residuo.

  • art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato anche in tema di occupazione usurpativa/acquisizione sanante, ma ritenuto non applicabile alla vicenda per mancato intervento del relativo provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non consente di riaprire questioni ormai coperte da giudicato interno o esterno.
  • Quando la Cassazione delimita l’oggetto del rinvio a una sola posta risarcitoria, il giudice di rinvio non può reintrodurre nel computo voci di danno o indennità già definitivamente regolate, neppure sotto il profilo del ricalcolo contabile.
  • La determinazione dell’obbligo restitutorio conseguente alla riduzione del credito deve tener conto di tutti i pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza poi cassata, se il principio di diritto enunciato mira a rideterminare l’effettivo credito complessivo degli aventi diritto.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione del giudicato e del principio di diritto richiede la specifica indicazione e trascrizione degli atti e delle sentenze rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. possono essere dedotti solo fatti storici decisivi, non già contestazioni sulla corretta qualificazione giuridica del perimetro del giudizio di rinvio o sulla lettura delle precedenti pronunce.
  • Nella consulenza tecnica contabile il consulente può acquisire documentazione utile nei limiti dell’incarico e del contraddittorio; eventuali irregolarità nella acquisizione di documenti danno luogo, di regola, a nullità relativa soggetta a tempestiva deduzione.
  • In materia di occupazione appropriativa antecedente alla riforma del 1996, la quantificazione del valore del bene e dei relativi accessori resta vincolata ai criteri e ai limiti già definiti nel processo, salvo gli effetti delle sopravvenienze costituzionali recepite nei limiti del rinvio.
  • Se una parte cessionaria interviene nel giudizio senza estromissione della parte originaria, il processo può proseguire anche nei confronti di quest’ultima, con riflessi sulla portata dei provvedimenti restitutori e sul coordinamento tra posizioni cedute e posizioni residue.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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