Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21287/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vendita del 26 agosto 2008 avente ad oggetto una mietitrebbia, con contestuale permuta di altro macchinario. L'acquirente sostenne di aver comunicato il recesso dal contratto per il preteso inadempimento della venditrice, assumendo che il bene non fosse conforme a quanto pattuito perché privo di un accessorio (barra per il grano). Chiese quindi la condanna al pagamento della multa penitenziale prevista dall'art. 5 delle condizioni di vendita, pari al 30% del prezzo. La venditrice resistette, negando che si trattasse di recesso convenzionale e sostenendo che la comunicazione fosse piuttosto una reazione all'asserito inadempimento; in via riconvenzionale, chiese la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. La Corte d'appello rigettò l'appello dell'acquirente, escludendo che la barra fosse compresa nel contratto e ritenendo comunque che la comunicazione non integrasse esercizio del recesso ad nutum previsto dalla clausola contrattuale. Con il ricorso per cassazione la venditrice dedusse violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., sostenendo che, esclusa la sussistenza dell'inadempimento, la volontà di sciogliersi dal vincolo avrebbe dovuto essere ricondotta al recesso convenzionale con conseguente debenza della multa penitenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la comunicazione inviata dall'acquirente era stata formulata come recesso fondato sul dedotto inadempimento della controparte e non come esercizio del recesso unilaterale ad nutum previsto dalla clausola contrattuale. Poiché il recesso per inadempimento non era giustificato, non poteva operare la multa penitenziale pattuita per il distinto istituto dello ius poenitendi. La Corte ha precisato che la mancanza dei presupposti dell'inadempimento non consente di convertire automaticamente il recesso indebitamente esercitato nel diverso recesso convenzionale con multa penitenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della controparte, e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di scioglimento del contratto; la Corte non ne ricava una conversione automatica della volontà di scioglimento in recesso convenzionale.

  • art. 1373 c.c.

    il recesso unilaterale ad nutum è istituto distinto dal recesso per dedotto inadempimento; la multa penitenziale è dovuta solo se la parte esercita proprio la facoltà convenzionale di recesso e non quando agisce lamentando l'altrui inadempimento.

  • art. 1385 c.c.

    richiamato incidentalmente per escludere che nel caso concreto vi fosse una caparra confirmatoria; la Corte lo usa per ribadire che non operano meccanismi di scioglimento collegati a quella figura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento camerale in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La multa penitenziale pattuita in un contratto come corrispettivo del recesso convenzionale è esigibile solo se la parte esercita effettivamente la facoltà di scioglimento ad nutum prevista dalle clausole contrattuali.
  • Se una parte dichiara di recedere facendo valere l'inadempimento altrui, la sua dichiarazione va qualificata in base alla causa concreta e non può essere automaticamente trasformata in recesso convenzionale con pagamento della multa penitenziale.
  • L'insussistenza dell'inadempimento dedotto esclude la risoluzione o il recesso per giusta causa, ma non legittima la conversione del negozio unilaterale in un diverso recesso contrattuale non voluto dalla parte.
  • Il recesso ad nutum e il recesso motivato dall'inadempimento altrui sono istituti distinti: il primo dipende da una facoltà negoziale, il secondo dalla reazione a un preteso inadempimento e non implica, di per sé, l'obbligo di corrispondere la multa penitenziale.
  • L'interpretazione della dichiarazione di recesso deve essere compiuta secondo buona fede e sulla base del contenuto effettivo della comunicazione, non potendo attribuirsi alla parte una volontà diversa da quella manifestata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaTransazione
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.