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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20545/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato l'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale. La ricorrente sosteneva che, in quanto causa carattere personale/conflitto di interessi tra coniugi, ai fini dell'ammissione al patrocinio dovessero essere considerati solo i suoi redditi e non il cumulo con quelli del coniuge, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n.115/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Treviso e rinviato la causa a quest'ultimo in diversa composizione, disponendo che il giudice valuti l'ammissione al patrocinio tenendo conto delle risultanze e anche delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha affermato che anche la separazione consensuale può comportare un conflitto di interessi tra coniugi, sicché, nei casi pertinenti, va considerato solo il reddito dell'istante e non il cumulo con quello del coniuge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.115/2002, art. 76

    comma 2: "se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia"; comma 4: "si deve invece considerare il solo reddito dell'istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi"

    La Corte ha interpretato il comma 4 come applicabile anche alle cause di separazione consensuale, quando sussista un conflitto di interessi tra i coniugi; in tali casi non va operato il cumulo dei redditi familiari ai fini del patrocinio a spese dello Stato.

  • Codice di procedura civile, art. 711

    Richiamato per identificare il procedimento di separazione (omologazione dell'accordo): la natura consensuale dell'accesso al giudizio non esclude la possibile esistenza di interessi confliggenti tra le parti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma invocata come titolo di gravame in cassazione (violazione di legge) rispetto alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 76 d.P.R. n.115/2002.

  • Codice civile, art. 158, comma 2

    Richiamato per sottolineare il potere di controllo del giudice sugli accordi di separazione in relazione all'interesse dei figli e all'ordine pubblico: tale controllo rende non predefiniti gli esiti della separazione consensuale e giustifica l'esistenza di potenziali conflitti di interesse.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di separazione, anche se consensuali, può sussistere un conflitto di interessi tra i coniugi; pertanto, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si applica l'eccezione al cumulo dei redditi prevista dall'art. 76, comma 4, d.P.R. n.115/2002.
  • La natura consensuale dell'accordo di separazione non esclude l'intervento di controllo giudiziale che può modificare gli accordi e incidere sugli interessi delle parti, giustificando la non cumulabilità dei redditi quando sussiste conflitto.
  • Chi richiede il patrocinio in una separazione dovrebbe documentare e argomentare l'esistenza di interessi personali o di conflitto con i conviventi per impedire il cumulo dei redditi familiari.
  • Il giudice deve valutare caso per caso se la causa rientra nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 76 d.P.R. n.115/2002; non è sufficiente la mera qualifica formale del procedimento come "consensuale".
  • La giurisprudenza di legittimità ammette estensioni interpretative in presenza di concreti elementi di conflitto; pertanto è utile richiamare precedenti favorevoli (es. Cass. 30068/2017, Cass. 20385/2019) quando si deduce la non cumulabilità dei redditi.

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